Normativa ECE R44/04

Gazzetta Ufficiale

(all. 1 – art. 1 )
REGOLAMENTO ECE N 44/02/SUPPL. 1/SUPPL. 2

PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALLA OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER BAMBINI SUI VEICOLI A MOTORE

(Dispositivi di ritenuta bambini)
1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento si applica ai dispositivi di ritenuta per bambini, che possono essere installati sui veicoli a motore a tre o
piu’ ruote, e che non sono destinati ad essere impiegati ne’ sui sedili ripieghevoli (“folding – tip up” -“ribattables”) ne’ sui sedili rivolti verso i lati.

2. DEFINIZIONI
Ai sensi del presente Regolamento per:
2.1 “Dispositivi di ritenuta per bambini”, si intende un insieme di elementi che possono comprendere una combinazione di cinghie o di
elementi flessibili con fibbia di chiusura, dei dispositivi di
regolazione, parti di fissaggio e, in certi casi, un dispositivo
supplementare come una culla (nacelle – carry cot), “Porte bebe” (infant carrier), un seggiolino supplementare e/o un riparo contro gli urti (“bouclier d’impact” – “impact shield”), che puo’ essere ancorato in un veicolo a motore. Questi dispositivi sono concepiti per ridurre il rischio di lesioni per l’utilizzatore, in caso di collisione o di improvvisa decelerazione del veicolo, limitando lo spostamento del corpo dell’utilizzatore stesso;
2.1.1 I dispositivi ritenuta bambini sono divisi in quattro “gruppi di massa”:
2.1.1.1 “Gruppo O”, per bambini aventi una massa minore di 10 Kg;
2.1.1.2 “Gruppo I”, per bambini aventi una massa compresa tra 9 Kg e 18 Kg;

NOTA
Il presente allegato e’ il testo coordinato risultante dalla traduzione dei seguenti documenti:
E/ECE/324-E/ECE TRANS 505 Rev. I/Add. 43 del 22 gennaio 1981.
E/ECE/324-E/ECE TRANS 505 Rev I 43 Amend. I del 16 novembre 1982.
E/ECE/324-E/ECE TRANS 505 Rev. I Add. 43 Amend I Corr. I del 19 marzo 1984 E/ECE/324-E/ECE TRANS 505 Rev. Add. 43 Amend 2 del 18 aprile 1986.
TRANS SCI WP29 177 del 26 gennaio 1987.
TRANS SCI WP29 R 437 e TRANS SCI WP29 203 del 31 luglio 1987.

2.1.1.3″Gruppo II”, per bambini aventi una massa compresa fra 15 Kg e 25 Kg;
2.1.3.2″Cuscino d’appoggio” (“booster cushion” – “coussin d’appoint”), un cuscino solido, che puo’ essere utilizzato con una cintura di sicurezza per adulti e che e’ ritenuto dalla stessa cintura per adulti oppure mediante mezzi separati;
2.1.3.3 “Guida cinghia” (“guide strap” – “sangle guide”), una cinghia che stringe la cinghia diagonale della cintura di sicurezza per adulti in modo da sistemarla in una posizione conveniente ad un bambino e che, nel punto preciso dove la cinghia diagonale cambia di direzione, si regola per mezzo di un dispositivo mobile lungo la cinghia diagonale, in modo che si collochi all’altezza delle spalle dell’utilizzatore e si blocchi in questa posizione.
Il “guida cinghia” non e’ inteso per supportare una parte importante del carico dinamico.
2.2 “Seggiolino di sicurezza per bambino” (“Child Safety chair” -“Siege de securite’ pour enfants”) si intende un dispositivo di ritenuta per bambini che comprende un seggiolino nel quale il bambino e’ mantenuto;
2.3 “Cintura”, si intende un dispositivo di ritenuta per bambini che comprende una combinazione di cinghie con fibbia di chiusura, dispositivi di regolazione e parti di fissaggio;
2.4 “Seggiolino” (“Chair” – “Siege”), si intende una struttura facente parte del dispositivo di ritenuta bambini e destinata ad accogliere un bambino in posizione seduta;
2.4.1 “Culla” (“Carry-cot” – “Nacelle”), un dispositivo di ritenuta inteso per accogliere e ritenere un bambino in posizione supina o prona, con la colonna vertebrale del bambino disposta perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo.
Questo dispositivo e’ concepito in modo da ripartire le forze di
ritenuta sulla testa ed il corpo del bambino, con l’esclusione degli arti, nel caso di una collisione;
2.4.2 “Dispositivo di ritenuta per la culla”, un dispositivo che serve a ritenere la culla alla struttura del veicolo;
2.4.3 “Porte-bebe’”, un dispositivo di ritenuta rivolto verso l’indietro, inteso per accogliere un bambino in posizione “semi-sdraiato”. Esso e’ concepito in modo da ripartire le forze di ritenuta sulla testa ed il corpo del bambino, con l’esclusione degli arti, in caso di collisione frontale;
2.5 “Supporto del seggiolino” (“Chair support” – “Support de siege”), si intende la parte di un dispositivo di ritenuta per bambini che consente di rialzare il seggiolino;
2.6 “Supporto del bambino” (“Child support” – “Support pour enfant”), si intende la parte di un dispositivo di ritenuta per bambini che
consente di rialzare il bambino entro il dispositivo di ritenuta;
2.7 “Riparo anti-urto” (“Impact shield” – “bouclier d’impact”), si intende un dispositivo fissato davanti al bambino, destinato a ripartire le forze di ritenuta sulla parte piu’ ampia dell’altezza del corpo del bambino, nel caso di un urto frontale;
2.8 “Cinghia”, si intende un elemento flessibile destinato a trasmettere le forze;
2.8.1 “Cinghia sotto- addominale”, una cinghia che passa davanti al bacino del bambino e lo mantiene, e che e’ costituita da una cintura
completa, oppure da uno degli elementi di tale cintura;
2.8.2 “Ritenuta delle spalle”, la parte di una cintura che ritiene la parte superiore del torso del bambino;
2.8.3 “Cinghia cosciale” (“Crotch strap” – “Sangle d’entrejambe”) una cinghia o cinghie separate, in cui due o piu’ parti di nastro formano la “cinghia cosciale”, fissata (e) al dispositivo di ritenuta per
bambini e alla cinghia sotto-addominale e passante tra le coscie del bambino; essa e’ destinata a mantenere la cinghia sotto-addominale nella sua posizione corretta, nelle condizioni normali di
circolazione.
2.8.4 “Cinghia d ritenuta del bambino”, una cinghia che fa parte della cintura e che serve solamente a ritenere il corpo del bambino;
2.8.5 “Cinghia di fissaggio del dispositivo di ritenuta per bambini”, una cinghia che serve a fissare il dispositivo di ritenuta per bambini alla struttura del veicolo e che puo’ fare parte del dispositivo di ritenuta del sedile del veicolo;
2.8.6 “Cintura a bretella”, un complessivo cintura comprendente una cintura addominale e la ritenuta delle spalle;
2.9 “Fibbia”, un dispositivo a sgancio rapido che permette di mantenere: il bambino nel dispositivo o il dispositivo alla struttura del veicolo, e che puo’ essere aperto rapidamente;
2.9.1 “Pulsante di apertura della fibbia incastrato”, un pulsante di apertura tale che la fibbia non possa essere aperta per mezzo di una sfera di 40 mm di diametro;
2.9.2 “Pulsante di apertura della fibbia non incastrato”, un pulsante di apertura tale che la fibbia possa essere aperta per mezzo di una sfera di 40 mm di diametro;
2.10 “Dispositivo di regolazione”, si intende un dispositivo che consente di regolare il sistema di ritenuta oppure le sue parti di fissaggio, in modo di adattarlo alla morfologia dell’utilizzatore e/o alla configurazione del veicolo. Il dispositivo di regolazione puo’ fare parte della fibbia oppure puo’ essere un arrotolatore o qualsiasi altra parte della cintura di sicurezza;
2.10.1 “Dispositivo di regolazione rapida”, un dispositivo di regolazione che puo’ essere azionato con una mano mediante un unico
movimento regolare;
2.11 “Parti di fissaggio”, si intendono le parti del dispositivo di ritenuta per bambini, ivi compresi gli elementi di fissaggio, che
consentono di fissarlo saldamente alla struttura del veicolo, direttamente oppure attraverso il sedile del veicolo;
2.12 “Dispositivo per la dissipazione dell’energia”, si intende un dispositivo destinato a dissipare l’energia indipendentemente dalla cinghia o congiuntamente con la stessa, e facente parte del
dispositivo di ritenuta per bambini;
2.13 “Arrotolatore”, si intende un dispositivo per alloggiare parzialmente o completamente la cinghia di un dispositivo di ritenuta per bambini. Questo termine include i dispositivi seguenti:
2.13.1 “Arrotolatore a bloccaggio automatico”, un arrotolatore che consente di srotolare la cinghia per la lunghezza voluta e che adatta automaticamente la lunghezza della stessa al corpo dell’utilizzatore quando la cintura e’ allacciata. Lo srotolamento di una parte ulteriore della cinghia non puo’ avvenire senza intervento intenzionale dell’utilizzatore;
2.13.2 “Arrotolatore a bloccaggio di emergenza”, un arrotolatore che, in condizioni normali di guida, non limita la liberta’ di movimento dell’utilizzatore. Questo arrotolatore comprende un dispositivo di regolazione della lunghezza, che adatta automaticamente la cinghia al corpo dell’utilizzatore, ed un meccanismo di bloccaggio azionato in caso di bisogno:
2.13.2.1 da una decelerazione del veicolo, oppure dallo srotolamento della cinghia dal riavvolgitore, o da qualsiasi altro mezzo automatico (sensibilita’ unica), oppure.
2.13.2.2 da una combinazione di alcuni di questi fattori
(sensibilita’ multipla);
2.14 “Ancoraggi del dispositivo di ritenuta”, le parti della struttura del veicolo o della struttura del sedile, alle quali devono essere fissate le parti di fissaggio del dispositivo ritenuta per
bambini;
2.14.1 “Ancoraggi addizionali”, le parti della struttura del veicolo o della struttura del sedile del veicolo, o qualsiasi altra parte del veicolo, alle quali un dispositivo di ritenuta per bambini e’
destinato ad essere fissato, e che sono addizionali rispetto agli ancoraggi omologati in applicazione del Regolamento N 14;
2.15 “Rivolto verso l’avanti”, si intende un sedile rivolto nella
direzione normale di spostamento del veicolo;
2.16 “Rivolto verso l’indietro”, si intende un sedile rivolto nella direzione opposta a quella normale di spostamento del veicolo;
2.17 “Posizione inclinata”, si intende una particolare posizione del sedile che consente al bambino di riposarsi;
2.18 “Posizione distesa/supina/prona”, si intende una posizione nella
quale almeno la testa e il corpo del bambino, con l’esclusione degli arti, si trovano su una superficie orizzontale quando il bambino e’ in posizione di riposo nel dispositivo di ritenuta;
2.19 “Tipo di dispositivo di ritenuta per bambini”, si intendono dei dispositivi ritenuta bambini che non presentano tra loro differenze essenziali, in particolare sui punti seguenti:
2.19.1 La categoria, il (i) gruppo (i) di massa, il posizionamento e l’orientamento, cosi’ come e’ definito ai paragrafi 2.15 e 2.16, previsti per l’impiego sul veicolo;
2.19.2 (*) La geometria del dispositivo di ritenuta per bambini;
2.19.3 (*) Le dimensioni, la massa, il materiale ed il colore:
– del sedile
– dell’imbottitura
– del riparo anti-urto (Ved. paragrafo 2.7);
2.19.4 (*) il materiale, tessitura, dimensioni e colori delle cinghie;
2.19.5 (*) le parti rigide (fibbia, parti di fissaggio, ecc.);
2.20 “Sedile del veicolo”, si intende una struttura facente o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di finitura (rivestimenti) e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; in proposito si intende per
2.20.1 “Gruppo di sedili del veicolo”, un sedile del veicolo del tipo a panchina, oppure sedili del veicolo separati ma adiacenti (cioe’
fissati in modo che gli ancoraggi anteriori di un sedile siano allineati con quelli anteriori o posteriori di un altro sedile, oppure si trovino tra gli ancoraggi di quest’ultimo sedile), che
offrono uno o piu’ posti a sedere per adulti;
2.20.2 “Sedile a panchina del veicolo”, una struttura, completa di rivestimento, che offre piu’ di un posto a sedere per adulti;
2.20.3 “Sedili anteriori del veicolo”, il gruppo di sedili situati nella parte anteriore dell’abitacolo dei passeggeri; e cioe’ un
gruppo di sedili che non hanno altri sedili davanti a loro;
(*) Vedere le note esplicative riportate nell’allegato 15.
2.20.4 “Sedili posteriori del veicolo”, sedili fissi e rivolti verso l’avanti, situati dietro ad un altro gruppo di sedili del veicolo;
2.21 “Sistema di regolazione”, si intende un dispositivo completo che
permette di regolare il sedile o le sue parti in modo da adeguare la posizione a sedere alle caratteristiche morfologiche dell’occupante che occupa tale sedile; questo dispositivo puo’ permettere in particolare:
2.21.1 – uno spostamento longitudinale;
2.21.2 – uno spostamento verticale;
2.21.3 – uno spostamento angolare;
2.22 “Ancoraggi del sedile del veicolo”, si intendono i sistemi di fissaggio dell’insieme del sedile per adulti alla struttura del
veicolo, comprese le parti interessate della struttura del veicolo;
2.23 “Tipo di sedile”, si intendono dei sedili per adulti che non differiscono tra loro per quanto concerne le caratteristiche essenziali seguenti:
2.23.1 le forme, le dimensioni e i materiali della struttura del sedile,
2.23.2 i tipi e le dimensioni dei sistemi di regolazione e relativi
bloccaggi e dei bloccaggi propriamente detti del sedile;
2.23.3 i tipi e le dimensioni degli ancoraggi della cintura di sicurezza per adulti sul sedile, degli ancoraggi del sedile, e delle parti interessate della struttura del veicolo;
2.24 “Sistema di spostamento”, si intende il dispositivo che consente
al sedile per adulti o ad una delle sue parti, uno spostamento angolare longitudinale, senza posizione intermedia fissa, per agevolare l’entrata e l’uscita dei passeggeri e il carico e lo scarico di oggetti;
2.25 “Sistema di bloccaggio”, si intende un dispositivo che mantiene
il sedile per adulti e le sue parti, in posizione di utilizzazione;

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1 La domanda di omologazione di un tipo di dispositivo di ritenuta
per bambini deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o di commercio, o da un suo rappresentante accreditato.
3.2 La domanda di omologazione relativa a ciascun tipo di dispositivo
di ritenuta bambini deve essere corredata da:
3.2.1 una descrizione tecnica del dispositivo ritenuta bambini, nella
quale siano specificati le cinghie e gli altri materiali utilizzati,
accompagnata dai disegni degli elementi che compongono il dispositivo
e, nel caso degli arrotolatori, dalle istruzioni per il loro
montaggio ed il montaggio dei loro sensori; dichiarazione sulla tossicita’ (paragrafo 6.1.5) e infiammabilita’ (paragrafo 6.1.6).
I disegni debbono indicare la zona predisposta per apporvi il numero di omologazione e il (i) simbolo (i) addizionale (i) in rapporto al cerchio del marchio di omologazione.
La decrizione deve indicare il colore del modello presentato all’omologazione.
3.2.2 quattro campioni del dispositivo di ritenuta bambini.
3.2.3 10 m di ciascuna categoria di cinghia usata con il dispositivo di ritenuta bambini, eccettuata la “cinghia cosciale” (solo 2 m) e
3.2.4 a richiesta del Servizio Tecnico incaricato delle prove d’omologazione, campioni supplementari,
3.2.5 istruzioni e dettagli concernenti l’imballaggio, in conformita’ con il paragrafo 14 seguetne.
3.2.6 nel caso delle “culle”, se il dispositivo di ritenuta della culla puo’ essere utilizzato in combinazione con piu’ tipi di culle, il fabbricante deve fornire un elenco di queste “culle”.
3.3 Nel caso in cui per vincolare il dispositivo di ritenuta bambini venga utilizzata una cintura di sicurezza per adulti omologata, nella domanda deve essere precisata la categoria di detta cintura di sicurezza, ad esempio: cintura statica sotto-addominale.

4. ISCRIZIONI

4.1 Sui campioni di un tipo di dispositivo di ritenuta per bambini, presentati per l’omologazione in conformita’ alle disposizioni dei paragrafi 3.2.2 e 3.2.3 precedenti, devono essere iscritti, in modo chiaramente leggibile e indelebile i seguenti dati: nome, iniziali, oppure marchio del fabbricante.
4.2 Una delle parti in plastica del dispositivo di ritenuta per bambini (esempio. guscio, riparo anti-urto o cuscino d’appoggio), con l’esclusione della (e) cinghia (e) o delle bretelle, deve recare inscritto l’anno di fabbricazione, in modo ben leggibile (e indelebile).
4.3 Nel caso di utilizazione combinata di un dispositivo di ritenuta con una cintura di sicurezza per adulti, il passaggio corretto delle
cinghie deve essere chiaramente indicato da un disegno permanentemente fissato sul dispositivo di ritenuta.

5. OMOLOGAZIONE

5.1 L’omologazione potra’ essere concessa soltanto quando ciascun campione presentato in conformita’ alle disposizioni dei paragrafi
3.2.2 e 3.2.3 soddisfa sotto ogni punto di vista tutte le
prescrizioni di cui ai paragrafi da 6 a 8 del presente Regolamento.
5.2 Ad ogni sistema di ritenuta omologato sara’ assegnato un numero di omologazione, nel quale le prime due cifre (attualmente 02, corrispondenti alla serie 02 di emendamenti entrata in vigore il 4
Aprile 1986) indicano la serie degli emendamenti incorporanti le piu’ recenti modifiche tecniche importanti apportate al Regolamento, alla data della concessione della omologazione. Non e’ consentito ad una delle Parti contraenti di assegnare il medesimo numero ad un altro tipo di dispositivo di ritenuta contemplato in questo Regolamento.
5.3 La concessione od il rifiuto d’omologazione per un tipo di dispositivo di ritenuta per bambini in applicazione del presente
Regolamento, sara’ notificata ai Paesi membri dell’accordo che applicano il presente Regolamento, per mezzo di una scheda conforme
al modello indicato nell’Allegato 1 del presente Regolamento, e di un disegno del dispositivo di ritenuta (fornito dal richiedente
dell’omologazione), nel formato massimo A4 (210 x 297 mm), oppure ripiegato a queste dimensioni e in scala adeguata.
5.4 Ogni dispositivo di ritenuta conforme ad un tipo omologato in applicazione del presente Regolamento dovra’ recare, in uno spazio
appropriato, oltre alle marcature prescritte al paragrafo 4 precedente, le seguenti marcature:
5.4.1 un marchio d’omologazione Internazionale composto:
5.4.1.1 da un cerchio all’interno del quale e’ posta la lettera “E” seguita dal numero distintivo del Paese che ha rilasciato
l’omologazione; (1)
5.4.1.2 dal numero d’omologazione;
5.4.2 dal o dai seguenti simboli addizionali:
5.4.2.1 la parola “universale” per la categoria universale, e “non
universale” per le altre categorie.
5.4.2.2 il “gruppo di massa” per il quale e’ stato progettato il dispositivo di ritenuta per bambini, e cioe’: meno di 10 Kg; 9-18 Kg; 15-25 Kg; 22-36 Kg; meno di 18 Kg; 9-25 Kg; 15-36 Kg; meno di 25 Kg; 9-36 Kg; meno di 36 Kg.
5.5 L’Allegato 2 del presente Regolamento mostra alcuni esempi di marchi d’omologazione.
5.6 Le marcature previste al paragrafo 5.4 precedente devono essere apposte in modo chiaramente leggibile ed indelebile, per mezzo di una etichetta, oppure per marcatura diretta. L’etichetta o la marcatura
devono essere resistenti all’usura.
5.7 Le etichette menzionate al paragrafo 5.6 possono essere emesse dall’Autorita’ che ha concesso l’omologazione, oppure dietro sua autorizzazione, dal fabbricante.

(I) 1 per la Repubblica federale tedesca, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7
per l’Ungheria, 8 per la Cecoslovacchia, 9 per la Spagna, 10 per la Yugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 per la Repubblica democratica
tedesca, 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo
e 22 per l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche. Numeri successivi saranno attribuiti agli altri Paesi secondo l’ordine cronologico in cui ratificheranno o sottoscriveranno l’Accordo
riguardante l’adozione di procedure uniformi di omologazione, il riconoscimento reciproco dell’omologazione degli accessori e particolari degli autoveicoli. I numeri cosi’ attribuiti verranno
comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

6. PRESCRIZIONI GENERALI
6.1 Posizionamento ed ancoraggio sul veicolo

6.1.1 L’impiego di dispositivi di ritenuta bambini delle categorie
“universali” e “veicolo-specifico” e’ ammesso nei posti a sedere sia anteriori sia posteriori purche’ tali dispositivi siano installati in conformita’ con le istruzioni del fabbricante.
6.1.2 L’impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini appartenenti
alla categoria “semi-universale” e’ consentito secondo quanto prescritto ai paragrafi 6.1.2.1 e 6.1.2.2 seguenti:
6.1.2.1 nel caso di dispositivi rivolti verso l’avanti, nei posti a sedere posteriori per adulti;
6.1.2.2 nel caso di dispositivi rivolti verso l’indietro, nei posti a
sedere anteriori per adulti.
6.1.3 In base alla categoria di appartenenza, il dispositivo di ritenuta per bambini deve essere fissato alla struttura del veicolo o
alla struttura del sedile come segue:
6.1.3.1 categoria “universale”: solo per mezzo degli ancoraggi prescritti nel Regolamento N 14;
6.1.3.2 categoria “semi-universale”: per mezzo degli ancoraggi inferiori prescritti nel Regolamento N 14 e degli ancoraggi
supplementari che soddisfano le prescrizioni dell’Allegato 11 del
presente Regolamento;
6.1.3.3 categoria “veicolo specifico”: per mezzo degli ancoraggi previsti dal costruttore del veicolo o dal fabbricante del dispositivo di ritenuta per bambini.
6.1.3.4 Nel caso di cinghie di ritenuta dei bambini o cinghie di fissaggio del dispositivo di ritenuta bambini che utilizzano
ancoraggi ai quali e’ gia’ fissata una cintura o cinture di sicurezza per adulti, il Servizio Tecnico deve verificare che:
– la posizione dell’ancoraggio effettivo della cintura di sicurezza
per adulti sia omologata in base al Regolamento ECE n. 14, o equivalente;
– l’effettivo funzionamento di uno qualunque dei due dispositivi non sia impedito dall’altro;
le fibbie delle cinture di sicurezza per gli adulti ed i sistemi addizionali non devono essere intercambiabili.
Nel caso di dispositivi ritenuta bambini che utilizzano barre, o
dispositivi aggiuntivi fissati agli ancoraggi omologati in base al
Reg. ECE n. 14 tali da spostare la posizione dell’ancoraggio effettivo fuori dalla zona prescritta dal Reg. ECE 14, devono essere applicati i seguenti punti:
– questi dispositivi ritenuta bambini saranno omologati unicamente come “SEMI-UNIVERSALI” oppure “VEICOLO SPECIFICO”;
– il Servizio Tecnico deve applicare i requisiti dell’All. 11 del presente Regolamento alle “barre” e ai dispositivi di fissaggio;
la “barra” dovra’ essere prevista nella prova dinamica, con il carico applicato in posizione intermedia e, qualora la “barra” sia regolabile, questa dovra’ essere sistemata in posizione di massima estensione;
– l’effettiva posizione e funzione di ogni ancoraggio cinture per adulti al quale e’ fissata la “barra”, non devono essere indebolite.
6.1.4 Il dispositivo di ritenuta per bambini puo’ esso stesso essere fissato da una cintura di sicurezza per adulti con o senza
arrotolatore; in tal caso detta cintura di sicurezza per adulti deve soddisfare le prescrizioni del Regolamento N 16 oppure di qualunque norma equivalente in vigore.
6.1.5 Il fabbricante del dispositivo di ritenuta per bambini deve dichiarare per iscritto che la “tossicita’” dei materiali impiegati
per la fabbricazione degli elementi sistemati alla portata del bambino ritenuto, e’ conforme alle norme di sicurezza relative,
stabilite dal Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) per i giocattoli (3› parte, giugno 1982) (1).
Le Autorita’ incaricate di rilasciare l’omologazione si riservano il diritto di verificare la validita’ della dichiarazione.
Il presente paragrafo non si applica ai dispositivi di ritenuta per bambini dei gruppi II e III.
(1) L’indirizzo per ottenere le norme CEN relative e’:
“CEN, 2 rue Brederode, B.P. 5, B 1000 Bruxelles, Belgium”.
6.1.6 Il fabbricante del dispositivo di ritenuta per bambini deve dichiarare per iscritto che “l’infiammabilita’” dei materiali impiegati per la fabbricazione del dispositivo, e’ conforme ai
paragrafi relativi della Risoluzione d’insieme dell’ECE sulla costruzione dei veicoli (R.E. 3) (documento TRANS/SC1/WP29/78,
paragrafo 1.4.2).
Le Autorita’ incaricate di rilasciare l’omologazione si riservano il diritto di verificare la validita’ della dichiarazione.

6.2 CONFIGURAZIONE

6.2.1 La configurazione del dispositivo di ritenuta deve essere tale che:
6.2.1.1 assicuri la protezione richiesta qualunque sia la sua
posizione;
6.2.1.2 il bambino possa essere facilmente e rapidamente sistemato e
rimosso; nel caso di un dispositivo di ritenuta bambini nel quale il
bambino e’ ritenuto per mezzo di una cintura a “bretella” senza
arrotolatore, la ritenuta delle spalle e la cinghia sotto-addominale devono essere staccati durante la procedura descritta al paragrafo 7.2.1.4.
6.2.1.3 la sistemazione del dispositivo di ritenuta in posizione inclinata, se questa e’ possibile, possa essere effettuata senza
dover nuovamente regolare le cinghie manualmente. Un’azione intenzionale, manuale, e’ richiesta con lo scopo di collocare il
dispositivo di ritenuta in posizione inclinata.
6.2.1.4 i dispositivi di ritenuta del “gruppo I” mantengono il bambino in una posizione tale da assicurare la protezione richiesta
anche quando il bambino e’ addormentato.
6.2.2 Per quanto concerne i “gruppi I, II e III”, tutti i dispositivi di ritenuta devono mantenere il bacino in caso di collisione.
6.2.3 Tutte le cinghie del dispositivo di ritenuta devono essere sitemate in modo che non possano arrecare disagio all’utilizzatore durante l’impiego normale, ne’ assumere una configurazione
pericolosa. La distanza tra le cinghie delle “spalle”, in prossimita’ del collo dovrebbe corrispondere almeno alla larghezza del collo del manichino appropriato.
6.2.4 (*) Il “complessivo” non deve sottoporre le parti deboli del corpo del bambino (addome, inforcatura delle gambe ecc.) a sollecitazioni eccessive. La concezione del dispositivo deve essere
tale che la sommita’ della testa del bambino non debba supportare carichi per compressione, in caso di collisione.
6.2.5 Il dispositivo di ritenuta bambini deve essere progettato e installato in modo da:
6.2.5.1 minimizzare il pericolo di lesioni al bambino o ad altri occupanti del veicolo a causa di spigoli vivi o di sporgenze (come definito dal Regolamento n. 21, ad esempio) dal dispositivo;
6.2.5.2 non comportare spigoli vivi o sporgenze suscettibili di causare danni ai rivestimenti dei sedili del veicolo o agli abiti degli occupanti del veicolo stesso;
6.2.5.3 non sottoporre le parti deboli del corpo del bambino (addome, inforcatura delle gambe, ecc.) a forze d’inerzia supplementari
prodotte dal dispositivo stesso;
6.2.5.4 assicurare che le sue parti rigide, nei punti in cui queste si trovano a contatto con le cinghie, non presentino spigoli vivi in
grado di logorare le cinghie stesse.
6.2.6 Tutte le parti che possono essere separate, per consentire ai componenti di essere fissati e rimossi, devono essere progettate in
modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di montaggio errato.
6.2.7 Qualora un dispositivo di ritenuta per bambini progettato per i “gruppi I, II” e per i “gruppi I e II combinati”, comprenda uno
schienale per il seggiolino, l’altezza interna di quest’ultimo, determinata in conformita’ allo schema dell’Allegato 12, non deve
essere inferiore a 500 mm.
6.2.8 Possono essere usati solo arrotolatori a bloccaggio automatico
o arrotolatori a bloccaggio di emergenza.
6.2.9 Per i dispositivi destinati al “gruppo I”, la parte del dispositivo di ritenuta che vincola il bacino non deve essere
collegata ad un arrotolatore.
(*) Vedere le note esplicative riportate nell’Allegato 15.
6.2.10 Un dispositivo di ritenuta per bambini puo’ essere progettato per l’impiego in piu’ di un “gruppo di peso”, a condizione che sia in
grado di soddisfare alle prescrizioni stabilite per ciascun gruppo interessato.
6.2.11 Dispositivi ritenuta bambini con arrotolatore
Nel caso di un dispositivo ritenuta bambini incorporante un arrotolatore, quest’ultimo dovra’ aver soddisfatto i requisiti del paragrafo 7.2.3 seguente.
6.2.12 Nel caso dei “cuscini d’appoggio” deve essere esaminata la facilita’ con cui i nastri e la linguetta di una cintura per adulti
passano attraverso i punti di fissaggio. Cio’ vale in particolare per i “cuscini d’appoggio” che sono progettati per i sedili anteriori degli autoveicoli, e che possono essere dotati di rami semi-rigidi lunghi. Non si dovrebbe consentire alla fibbia fissata di passare attraverso i punti di fissaggio del “cuscino” ed alla cintura di assumere una configurazione completamente differente da quella stabilita nella prova su carrello.

7. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7.1 Prescrizioni applicabili al dispositivo di ritenuta nel suo insieme
7.1.1. Resistenza alla corrosione
7.1.1.1 Un dispositivo di ritenuta per bambini completo, o le relative parti che possono essere soggette a corrosione, debbono essere sottoposte alla prova di resistenza alla corrosione di cui al
paragrafo 8.1.1 sottoindicato.
7.1.1.2 Dopo la prova di resistenza alla corrosione come prescritto
ai paragrafi 8.1.1.1 e 8.1.1.2, nessun segno di deterioramento che possa pregiudicare il corretto funzionamento del dispositivo di ritenuta per bambini, e nessuna corrosione significativa, deve essere visibile all’occhio nudo di un osservatore qualificato.

7.1.2 Dissipazione d’energia

7.1.2.1 Tutte le superfici che possono essere urtate dalla testa o dalla faccia devono essere conformi ai requisiti di dissipazione
d’energia prescritti all’Allegato 4 del Regolamento N 21.

7.1.3 Ribaltamento

7.1.3.1 Il dispositivo di ritenuta per bambini deve essere provato secondo quanto prescritto al paragrafo 8.1.2; il manichino non deve cadere dal dispositivo e, quando il sedile di prova e’ nella
posizione “capovolta”, la testa del manichino non deve spostarsi di piu’ di 300 mm dalla sua posizione originale in una direzione
verticale rispetto al sedile di prova.

7.1.4 Prova dinamica

7.1.4.1 Generalita’
Il dispositivo di ritenuta bambini deve essere sottoposto ad una prova dinamica in conformita’ al paragrafo 8.1.3 seguente.
7.1.4.1.1 I dispositivi di ritenuta bambini delle categorie “universale” e “semi-universale” devono essere provati sul carrello
di prova, per mezzo del sedile di prova prescritto nell’Allegato 6, ed in conformita’ al paragrafo 8.1.3.1
7.1.4.1.2 I dispositivi di ritenuta bambini della categoria “veicolo specifico” devono essere provati con la scocca del veicolo sul carrello di prova, come prescritto al paragrafo 8.1.3.2 qui di
seguito, o su di un veicolo completo, come prescritto al paragrafo 8.1.3.3.
7.1.4.1.3 La prova dinamica deve essere eseguita su sistemi di ritenuta per bambini che in precedenza non siano stati posti sotto
carico.
7.1.4.1.4 Durante le prove dinamiche, nessuna parte del dispositivo di ritenuta bambini con funzione effettiva di vincolo per mantenere in posizione il bambino deve rompersi, e le fibbie, il sistema di
bloccaggio o il sistema di spostamento non devono sganciarsi.
7.1.4.1.5 Per la prova dei dispositivi “NON INTEGRALI”, devono essere impiegati la cintura di sicurezza standard e le piastre di ancoraggio previste nell’Allegato 13 al presente Regolamento.
7.1.4.2 Accelerazione a livello del torace (*)
(*) I limiti dell’accelerazione a livello del torace non si applicano
quando si impiega il manichino rappresentativo dei bambini “neonati”,
in quanto detto manichino non e’ strumentato.
7.1.4.2.1 L’accelerazione risultante a livello del torace non deve superare 55 g, salvo durante intervalli la cui durata cumulativa non
supera 3 ms.
7.1.4.2.2 La componente verticale dell’accelerazione dell’addome verso la testa non deve superare 30 g, salvo durante intervalli la
cui durata cumulativa non supera 3 ms.
7.1.4.3 Penetrazione addominale (*)
7.1.4.3.1 (*) Durante la verifica descritta all’Allegato 8, paragrafo
5.3, non devono essere visibili segni di penetrazione “sull’argilla
da impronta” (modelling clay) nella regione addominale, causata da
una qualunque parte del dispositivo di ritenuta.
7.1.4.4 Spostamento del manichino
7.1.4.4.1 Dispositivi di ritenuta bambini delle categorie “universale” e “semi-universale”
7.1.4.4.1.1 Gruppi I, II e III
7.1.4.4.1.1.1. Dispositivi rivolti verso l’avanti: la testa del manichino non deve oltrepassare i piani BA e DA, come definito nella
figura sottoindicata:
Vedere Figura a Pag. 77 del S.O. Il manichino rappresentativo dei bambini “neonati” non e’ provvisto di un inserto addominale. Pertanto, come guida per la determinazione della penetrazione addominale, puo’ essere impiegata solo un’analisi soggettiva. (*) Vedere le note esplicative riportate nell’Allegato 15.
7.1.4.4.1.1.2 Dispositivi rivolti verso l’indietro: la testa del manichino non deve oltrepassare i piani AD e DC, come definito nella figura sottoindicata: Vedere Figura a Pag. 78 del S.O.
7.1.4.4.1.2 “Gruppo 0” Il manichino, senza tenere conto degli arti, deve essere ritenuto entro il dispositivo e non deve oltrepassare i piani sottoindicati: – per i dispositivi rivolti verso l’indietro e montati contro la plancia: piani AD e DCr; – per i dispositivi rivolti verso l’indietro non montati contro la plancia e per le “culle”: piani AB, AD e DE.
7.1.4.4.2 Dispositivi di ritenuta bambini di categoria per “veicolo specifico”: qualora siano provati in un veicolo completo oppure in una scocca del veicolo, la testa non deve entrare in contatto con qualsiasi parte del veicolo. Tuttavia, nel caso vi sia contatto, la velocita’ d’urto della testa dovra’ essere minore di 24 Km/h e la parte urtata dovra’ soddisfare le prescrizioni della prova di dissipazione di energia stabilita’ dal Regolamento N 21, Allegato 4.
7.2 Prescrizioni applicabili ai componenti singoli del dispositivo di ritenuta
7.2.1 Fibbia
7.2.1.1 La fibbia deve essere progettata in modo da precludere qualsiasi possibilita’ di impiego errato. Cio’ significa, fra l’altro, che non deve essere possibile lasciare la fibbia in posizione parzialmente chiusa. Qualora la fibbia entri in contatto con il corpo del bambino, la sua larghezza non deve essere inferiore alla larghezza minima della cinghia prescritta nel paragrafo 7.2.4.1.1 seguente
7.2.1.2 La fibbia, anche quando non sia sotto carico, deve rimanere chiusa qualunque sia la sua posizione. Essa deve potersi azionare ed afferrare con facilita’, e deve poter essere aperta mediante pressione su di un pulsante o su di un dispositivo analogo. La superficie dove deve essere applicata la pressione di apertura deve avere, nella posizione di sbloccaggio effettivo: un’area non inferiore a 4,5 cm2 con una larghezza non inferiore a 15 mm, per i “dispositivi incastrati”; un’area non inferiore a 2,5 cm2 e una larghezza non inferiore a 10 mm per i “dispositivi non incastrati”.
7.2.1.3 La superficie di comando di apertura della fibbia deve essere di colore rosso. Nessuna altra parte della fibbia deve avere questo colore.
7.2.1.4 Deve essere possibile sganciare il bambino dal dispositivo di ritenuta, per mezzo di un’unica operazione su di una sola fibbia. Per il “Gruppo 0”, e’ consentito rimuovere il bambino insieme ai dispositivi quali: “Porte-bebe’”/”Culle”, dispositivi di ritenuta della culla, se il dispositivo di ritenuta del bambino puo’ essere sganciato mediante l’operazione su di un massino di due fibbie.
7.2.1.5 (*) Per i “Gruppi II e III”, la fibbia deve essere sistemata in modo tale che il bambino la possa raggiungere. Inoltre, per tutti i “Gruppi”, la fibbia deve essere sistemata in modo tale che la sua funzione e la sua manovra siano immediatamente evidenti per un soccorritore, in caso di emergenza.
(*) Vedere le note esplicative riportate nell’Allegato 15.
7.2.1.6 L’apertura della fibbia deve consentire al bambino di essere rimosso indipendentemente dal “seggiolino”, “supporto del seggiolino” o “Riparo anti-urto”, se montati, e, se il dispositivo include una “cinghia cosciale”, quest’ultima deve essere sganciata dalla manovra sulla fibbia stessa.
7.2.1.7 La fibbia deve poter resistere a manovre ripetute e deve, prima della prova dinamica prescritta al paragrafo 8.1.3, essere sottoposta ad una prova comprendente 5000 cicli di apertura e di chiusura, nelle normali condizioni di impiego.
7.2.1.8 La fibbia deve essere sottoposta alle seguenti prove di apertura: 7.2.1.8.1 Prova sotto carico 7.2.1.8.1.1 Per questa prova si deve impiegare un dispositivo ritenuta bambini che sia gia’ stato sottoposto alla prova dinamica in conformita’ al paragrafo 8.1.3.
7.2.1.8.1.2 La forza richiesta per aprire la fibbia nella prova prescritta al paragrafo 8.2.1.1 seguente, non deve superare 60 N.
7.2.1.8.2 Prova senza carico 7.2.1.8.2.1 Per questa prova deve essere impiegata una fibbia che non sia stata precedentemente sottoposta a carico. La forza necessaria per aprire la fibbia quando questa non e’ sotto carico, non deve essere inferiore a 10 N, durante le prove prescritte al paragrafo 8.2.1.2 seguente. 7.2.2 Dispositivo di regolazione 7.2.2.1 (*) La corsa di regolazione deve essere sufficiente a consentire una corretta regolazione del dispositivo di ritenuta per bambini per tutto il gruppo di peso per cui e’ previsto il dispositivo stesso, ed a consentire una soddisfacente installazione su tutti i modelli di veicolo specificati.
(*) Vedere le note esplicative riportate nell’Allegato 15.
7.2.2.2 Tutti i dispositivi di regolazione devono essere del tipo a “regolazione rapida”, fanno eccezione i dispositivi di regolazione usati solo per l’installazione iniziale del dispositivo di ritenuta nel veicolo, che possono essere di tipo diverso da quello a “regolazione rapida”.
7.2.2.3 I dispositivi del tipo a “regolazione rapida” devono essere facilmente raggiungibili quando il dispositivo di ritenuta del bambino e’ correttamente installato ed il bambino o il manichino e’ nella posizione prevista.
7.2.2.4 Un dispositivo del tipo a “regolazione rapida” deve essere facilmente adattabile alla morfologia del bambino. In particolare, durante una prova eseguita in conformita’ al paragrafo 8.2.2.1, la forza necessaria per azionare un dispositivo a regolazione manuale non deve superare i 50 N.
7.2.2.5 Due campioni del dispositivo di regolazione previsto per il dispositivo di ritenuta bambini devono essere provati secondo quanto prescritto al paragrafo 8.2.3 seguente.
7.2.2.5.1 L’entita’ dello “scorrimento” della cinghia non deve superare 25 mm per uno dei dispositivi di regolazione, o 40 mm come totale di tutti i dispositivi di regolazione.
7.2.2.6 Il dispositivo non deve rompersi o staccarsi durante una prova eseguita in conformita’ al paragrafo 8.2.2.1 seguente.
7.2.3 Arrotolatori
7.2.3.1. Arrotolatori a bloccaggio automatico.
7.2.3.1.1 La cinghia di una cintura di sicurezza munita di arrotolatore a bloccaggio automatico non deve srotolarsi di piu’ di 30 mm tra le posizioni di bloccaggio dell’arrotolatore. Dopo un movimento verso l’indietro dell’occupante che indossa la cintura, la cinghia deve rimanere nella sua posizione iniziale oppure ritornare automaticamente in questa stessa posizione quando detto occupante si sposta nuovamente verso l’avanti.
7.2.3.1.2. Qualora l’arrotolatore faccia parte di una cintura sotto addominale, la forza di riavvolgimento della cinghia non deve essere inferiore a 7 N, misurata nella lunghezza libera tra il manichino e l’arrotolatore come prescritto al paragrafo 8.2.4.1 seguente. Se l’arrotolatore fa parte di un dispositivo di ritenuta del torace, la forza di riavvolgimento della cinghia non deve essere inferiore a 2 N ne’ superiore a 7 N, quando e’ misurata nelle stesse condizioni. Qualora la cinghia passi attraverso una guida o puleggia, la forza di riavvolgimento deve essere misurata nella lunghezza libera tra il manichino e la guida o puleggia. Se il complessivo incorpora un dispositivo ad azionamento manuale od automatico che impedisce alla cinghia di riavvolgersi completamente, tale dispositivo non deve essere in funzione durante queste misurazioni.
7.2.3.1.3 La cinghia deve essere ripetutamente estratta e lasciata riavvolgere dall’arrotolatore, nelle condizioni prescritte al paragrafo 8.2.4.2 seguente, fino al completamento di 5000 cicli. L’arrotolatore deve quindi essere sottoposto alla prova di resistenza alla corrosione descritta al paragrafo 8.1.1 e alla prova di resistenza alla polvere descritta al paragrafo 8.2.4.5. Successivamente esso dovra’ completare in modo soddisfacente un ulteriore ciclo di 5000 estrazioni e riavvolgimenti. Dopo le prove di cui sopra l’arrotolatore deve continuare a funzionare correttamente e deve soddisfare le prescrizioni dei paragrafi 7.2.3.1.1 e 7.2.3.1.2 precedenti.
7.2.3.2. Arrotolatori con dispositivo di bloccaggio di emergenza
7.2.3.2.1. Ogni arrotolatore con dispositivo di bloccaggio di emergenza deve soddisfare le condizioni enunciate qui di seguito, quando e’ sottoposto alla prova di cui al paragrafo 8.2.4.3:
7.2.3.2.1.1 esso deve essere bloccato quando la decelerazione del veicolo raggiunge un valore di 0,45 g;
7.2.3.2.1.2 esso non deve bloccarsi quando la cinghia subisce un’accelerazione inferiore a 0,8 g, misurata nella direzione di estrazione della cinghia stessa;
7.2.3.2.1.3 esso non deve bloccarsi quando il suo sensore viene inclinato ad un angolo inferiore o uguale a 12 in qualsiasi direzione rispetto alla posizione di montaggio indicata dal fabbricante;
7.2.3.2.1.4 esso deve bloccarsi quando il suo sensore viene inclinato ad un angolo superiore a 27› in qualsiasi direzione rispetto alla posizione di montaggio indicata dal fabbricante.
7.2.3.2.2 Quando il funzionamento di un arrotolatore dipende da un segnale o sorgente di energia esterni, la costruzione deve essere tale da assicurare che l’arrotolatore si blocchi automaticamente in caso di mancanza del segnale od avaria della sorgente di energia.
7.2.3.2.3 Ogni arrotolatore con dispositivo di bloccaggio di emergenza a sensibilita’ multipla, deve soddisfare le condizioni suddette. Inoltre, qualora una delle sensibilita’ sia legata all’estrazione della cinghia, l’arrotolatore dovra’ essere bloccato ad una accelerazione della cinghia stessa, misurata nella direzione di estrazione, di 1,5 g,
7.2.3.2.4 In ognuna delle prove indicate ai paragrafi 7.2.3.2.1.1 e 7.2.3.2.3, la lunghezza della cinghia che puo’ essere srotolata prima che l’arrotolatore si blocchi non deve superare i 50 mm rispetto alla lunghezza di cui al paragrafo 8.2.4.31. Nelle prove di cui al paragrafo 7.2.3.2.1.2 il bloccaggio non deve avvenire durante i primi 50 mm di estrazione di cinghia, rispetto alla lunghezza di srotolamento di cui al paragrafo 8.2.4.3.1.
7.2.3.2.5 Se l’arrotolatore fa parte di una cintura sotto-addominale, la forza di riavvolgimento della cinghia, misurata sulla lunghezza libera fra il manichino e l’arrotolatore, in conformita’ del paragrafo 8.2.4.1, non deve essere inferiore a 7 N. Se l’arrotolatore fa parte di una cinghia per la ritenuta del torace, la forza di riavvolgimento della cinghia misurata in maniera analoga, non deve essere inferiore a 2 N ne’ superiore a 7 N. Se la cinghia passa in un rinvio o in una puleggia, la forza di riavvolgimento deve essere misurata sulla lunghezza libera fra il manichino ed il rinvio o la puleggia. Se il complesso comprende un meccanismo a funzionamento manuale o automatico, che impedisce alla cinghia di riavvolgersi completamente, tale meccanismo non deve essere in funzione al momento della valutazione della forza di riavvolgimento.
7.2.3.2.6 La cinghia deve essere srotolata dal riavvolgitore e lasciata riavvolgere secondo il metodo di cui al paragrafo 8.2.4.2, fino al compimento di una serie di 40.000 cicli di srotolamento e di riavvolgimento. L’arrotolatore deve quindi essere sottoposto alla prova di resistenza alla corrosione di cui al paragrafo 8.1.1 e alla prova di resistenza alla polvere di cui al paragrafo 8.2.4.5. Dopodiche’, esso deve essere sottoposto con esito positivo, ad una nuova serie di 5000 cicli (totale 45.000) dopo i quali deve funzionare ancora correttamente e deve ancora risultare conforme alle prescrizioni dei paragrafi dal 7.2.3.2.1 al 7.2.3.2.5 di cui sopra.
7.2.4 Cinghie delle cinture 7.2.4.1 Larghezza
7.2.4.1.1 (*) La larghezza minima delle cinghie dei dispositivi di ritenuta bambini deve essere di 25 mm per i gruppi “0” e “I”, e di 38 mm per i gruppi “II” e “III”. Queste dimensioni devono essere misurate durante la prova di resistenza della cinghia prescritta al paragrafo 8.2.5.1, senza arrestare la macchina di prova e sotto un carico pari al 75% del carico di rottura della cinghia.
7.2.4.2 Resistenza dopo condizionamento ambientale
7.2.4.2.1 Su due campioni di cinghia condizionati come prescritto al paragrafo 8.2.5.2.1, il carico di rottura della cinghia deve essere determinato come prescritto al paragrafo 8.2.5.1.2 seguente.
7.2.4.2.2 La differenza tra i carichi di rottura dei due campioni non deve superare il 10% del maggiore dei due carichi di rottura misurati.
7.2.4.3 Resistenza dopo condizionamento speciale
7.2.4.3.1 Su due campioni di cinghia condizionati come prescritto in una delle prescrizioni del paragrafo 8.2.5.2 (eccetto il paragrafo 8.2.5.2.1), il carico di rottura della cinghia non deve essere inferiore al 75% della media dei carichi determinati nella prova di cui al paragrafo 8.2.5.1 seguente. (*) Vedere le note esplicative riportate nell’Allegato 15.
7.2.4.3.2 Inoltre, il carico di rottura non deve essere inferiore a 3,6 KN per i dispositivi di ritenuta dei gruppi “0” e “I” 5 KN per quelli del gruppo “II”, e 7,2 KN per quelli del gruppo “III”.
7.2.4.3.3 L’Autorita’ competente puo’ rinunciare a una o piu’ di queste prove, se la composizione del materiale impiegato o le informazioni gia’ disponibili, rendono la prova o le prove superflue.
7.2.4.3.4 Il procedimento di condizionamento per abrasione del tipo I definito al paragrafo 8.2.5.2.6 deve essere eseguito solo quando la prova di microscorrimento definita al paragrafo 8.2.3 seguente dia un risultato superiore al 50% del limite prescritto al paragrafo 7.2.2.5.1.
7.2.4.4 Il dispositivo di ritenuta bambini deve essere progettato in modo che la “cinghia cosciale” del bambino, come elemento del dispositivo di ritenuta, non debba sostenere una parte importante del carico dinamico, nel normale funzionamento del dispositivo di ritenuta in caso di incidenti.
7.2.4.5 La cinghia (le cinghie) “cosciale” o tutte le altre cinghie passanti attraverso le coscie del manichino, per i gruppi I, II, e III; deve rompersi o staccarsi dal suo fissaggio ad un carico statico non superiore a 50 N applicato nella direzione longitudinale delle cinghie.
7.2.4.6 Alternativamente, la “cinghia cosciale” puo’ allungarsi come conseguenza della deformazione del tessuto, oppure perche’ il fissaggio della cinghia al seggiolino e’ progettato per fornire una lunghezza extra di cinghia, purche’ la tensione statica non superi 6 N rilevati nella direzione longitudinale delle cinghie.

8. DESCRIZIONE DELLE PROVE
8.1 Prove sul complessivo dispositivo di ritenuta
8.1.1 Corrosione
8.1.1.1 Le parti in metallo del dispositivo di ritenuta bambino devono essere sistemate in una camera di prova come prescritto nell’Allegato 4. Nel caso di un dispositivo di ritenuta bambini incorporante un arrotolatore, la cinghia deve essere srotolata per tutta la sua lunghezza meno 100 +- 3 mm. Fatta eccezione per brevi interruzioni che possono essere necessarie, ad esempio, per controllare e aggiungere la soluzione di sale, la prova di esposizione deve continuare ininterrottamente per un periodo di 50 ore.
8.1.1.2 Al completamento della prova di esposizione, le parti in metallo del dispositivo di ritenuta bambini devono essere lavate con delicatezza, o immerse in acqua corrente a temperatura non superiore a 38› C, per rimuovere ogni traccia eventuale di sale e quindi devono essere messe ad asciugare a temperatura ambiente per 24 ore prima dell’esame in conformita’ al paragrafo 7.1.1.2 precendente.
8.1.2 Ribaltamento
8.1.2.1 Il manichino deve essere sistemato nel dispositivo di ritenuta montato in conformita’ con questo Regolamento e tenendo conto delle istruzioni del fabbricante e con l’allentamento standard delle cinghie come specificato al paragrafo 8.1.3.6 seguente.
8.1.2.2. (*) Il dispositivo di ritenuta deve essere fissato al sedile di prova o al sedile del veicolo. Il sedile completo deve essere ruotato attorno ad un asse orizzontale contenuto nel piano longitudinale mediano del sedile stesso, per un angolo di 360› ad una velocita’ di 2-5 gradi/secondo. Ai fini di questa prova, i dispositivi destinati all’impiego su vetture specifiche possono essere fissati al sedile di prova descritto all’Allegato 6.
8.1.2.3 Questa prova deve essere ripetuta con rotazione in senso inverso dopo aver riposto, se necessario, il manichino nella sua posizione iniziale. Con l’asse di rotazione nel piano orizzontale e a 90 rispetto a quello delle due prime prove, il procedimento deve essere ancora ripetuto in entrambi i sensi di rotazione.
8.1.2.4 Queste prove devono essere eseguite impiegando entrambi i manichini piu’ piccolo e piu’ grande corrispondenti al gruppo o ai gruppi per cui e’ progettato il dispositivo di ritenuta.
8.1.3 Prove dinamiche
(*) Vedere le note esplicative riportate nell’Allegato 15.
8.1.3.1 Prove sul carrello e sedile di prova.
8.1.3.1.1 Dispositivi rivolti verso l’avanti
8.1.3.1.1.1 Il carrello ed il sedile di prova impiegati nella prova dinamica devono soddisfare le prescrizioni di cui all’Allegato 6. 8.1.3.1.1.2 Il carrello deve rimanere in posizione orizzontale per l’intera fase di decelerazione.
8.1.3.1.1.3 La decelerazione del carrello deve essere raggiunta mediante l’impiego dell’apparecchiatura prescritta all’Allegato 6 di questo Regolamento, oppure qualsiasi altro dispositivo che dia risultati equivalenti. Questa apparecchiatura deve essere in grado di fornire le prestazioni specificate al paragrafo
8.1.3.4 e all’Allegato 7 di questo Regolamento. 8.1.3.1.1.4 Devono essere effettuate le seguenti misurazioni:
8.1.3.1.1.4.1 la velocita’ del carrello immediatamente prima dell’urto;
8.1.3.1.1.4.2 la distanza di arresto;
8.1.3.1.1.4.3 lo spostamento della testa del manichino nei piani verticale e orizzontale, per quanto concerne i gruppi I, II, e III. Per il gruppo “0” si deve misurare lo spostamento del manichino, senza considerare gli arti.
8.1.3.1.1.4.4 l’accelerazione del torace in tre direzioni reciprocamente perpendicolari, ad eccezione per il manichino rappresentativo dei bambini “neonati”;
8.1.3.1.1.4.5 qualsiasi segno visibile di penetrazione dell’argilla d’impronta nella zona addominale (vedere paragrafo 7.1.4.3.1, ad eccezione per il manichino rappresentativo dei bambini “neonati”.
8.1.3.1.1.5 Le prove devono essere filmate ad una frequenza minima di 500 fotogrammi/secondo.
8.1.3.1.1.6 Dopo l’urto, il dispositivo ritenuta bambini deve essere esaminato visivamente, senza apertura della fibbia, per verificare se vi sono stati cedimenti o rotture.
8.1.3.1.2 Dispositivi rivolti verso l’indietro
8.1.3.1.2.1. Il sedile di prova deve essere fatto ruotare di 180o durante la prova in conformita’ alle prescrizioni dalla prova di urto posteriore.
8.1.3.1.2.2. Durante la prova di un dispositivo ritenuta bambini rivolto verso l’indietro e destinato ad essere impiegato nei posti a sedere anteriori del veicolo, la plancia porta strumenti del veicolo stesso dovra’ essere simulata da una barra rigida fissata al carrello in modo tale che tutto l’assorbimento di energia si verifichi sul dispositivo di ritenuta bambini.
8.1.3.1.2.3 Le condizioni di decelerazione devono soddisfare le prescrizioni del paragrafo 8.1.3.4 seguente.
8.1.3.1.2.4 Le misurazioni da effettuarsi devono essere simili a quelle elencate nei paragrafi da 8.1.3.1.1.4 a 8.1.3.1.1.4.5 precedenti. 8.1.3.1.2.5 Le prove devono essere filmate ad una frequenza minima di 500 fotogrammi/sec.
8.1.3.1.2.6 Dopo l’urto, il dispositivo di ritenuta bambini deve essere esaminato visivamente senza apertura della fibbia, per determinare se vi siano stati cedimenti o rotture.
8.1.3.2 Prova con carrello e scocca del veicolo
8.1.3.2.1 Dispositivi rivolti verso l’avanti
8.1.3.2.1.1 Il metodo adottato per fissare il veicolo durante la prova non deve essere tale da rinforzare: gli ancoraggi dei sedili del veicolo, le cinture di sicurezza per adulti e qualunque ancoraggio addizionale richiesto per fissare il dispositivo di ritenuta bambini, oppure da diminuire la normale deformazione della struttura. Non deve essere presente alcuna parte del veicolo che, limitando il movimento del manichino, possa ridurre il carico imposto sul dispositivo di ritenuta per bambini durante la prova. Le parti della struttura eliminate possono essere sostituite da parti di equivalente resistenza, a condizione che esse non ostacolino il movimento del manichino.
8.1.3.2.1.2 Un dispositivo di fissaggio e’ ritenuto soddisfacente qualora non produca alcun effetto su di una superficie che si estenda per tutta la larghezza della struttura e qualora il veicolo o la struttura venga bloccato o fissato anteriormente ad una distanza non inferiore a 500 mm dall’ancoraggio del dispositivo di ritenuta. Nella parte posteriore la struttura deve essere fissata a sufficiente distanza dietro gli ancoraggi, in modo da assicurare la conformita’ con tutte le prescrizioni del paragrafo 8.1.3.2.1.1 precedente.
8.1.3.2.1.3 Il sedile del veicolo ed il dispositivo di ritenuta bambini devono essere fissati e sistemati in una posizione scelta dal servizio tecnico che conduce le prove di omologazione, in modo da fornire le condizioni piu’ sfavorevoli per quanto concerne la resistenza, compatibili con l’installazione del manichino all’interno del veicolo. La posizione dello schienale del sedile del veicolo e del dispositivo di ritenuta bambini deve essere dichiarata nel verbale. Lo schienale del sedile del veicolo, se ad inclinazione regolabile deve essere bloccato secondo quanto specificato dal costruttore oppure, in assenza di istruzioni, ad un angolo effettivo il piu’ vicino possibile a 25.
8.1.3.2.1.4 A meno che le istruzioni per l’installazione e l’impiego richiedano altrimenti, il sedile anteriore deve essere sistemato nella posizione normale d’impiego piu’ avanzata per i dispositivi di ritenuta bambini destinati ai posti a sedere anteriori, e nella posizione normale d’impiego piu’ arretrata nel caso dei dispositivi di ritenuta bambini destinati all’impiego nei posti a sedere posteriori.
8.1.3.2.1.5 Le condizioni di decelerazione devono soddisfare le prescrizioni del paragrafo 8.1.3.4 seguente. Il sedile di prova sara’ il sedile effettivo del veicolo.
8.1.3.2.1.6 Devono essere effettuate le seguenti misurazioni:
8.1.3.2.1.6.1 La velocita’ del carrello immediatamente prima dell’urto;
8.1.3.2.1.6.2 La distanza di arresto;
8.1.3.2.1.6.3 qualsiasi contatto della testa del manichino con parti interne della scocca del veicolo;
8.1.3.2.1.6.4 la decelerazione del torace in tre direzioni reciprocamente perpendicolari, ad eccezione per il manichino rappresentantivo dei bambini “neonati”;
8.1.3.2.1.6.5 Qualunque segno visibile di penetrazione dell’argilla di impronta nella zona addominale (vedere paragrafo 7.1.4.3.1), ad eccezione per il manichino rappresentativo dei bambini “neonati”.
8.1.3.2.1.7 Le prove devono essere filmate ad una frequenza minima di 500 fotogrammi/sec.
8.1.3.2.1.8 Dopo l’urto, il dispositivo di ritenuta bambini deve essere esaminato visivamente, senza apertura della fibbia, per verificare se ci sono stati cedimenti.
8.1.3.2.2 Dispositivi rivolti verso l’indietro.
8.1.3.2.2.1 Per le prove di urto posteriore la scocca del veicolo deve essere fatta ruotare di 180› sul carrello di prova.
8.1.3.2.2.2 Le prescrizioni sono le stesse di quelle prescritte per l’urto frontale.
8.1.3.3 Prova con il veicolo completo
8.1.3.3.1 Le condizioni di decelerazione devono soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 8.1.3.4 seguente.
8.1.3.3.2 Per le prove di urto frontale, la procedura deve essere quella stabilita all’Allegato 9 di questo Regolamento.
8.1.3.3.3 Per le prove di urto posteriore, la procedura deve essere quella stabilita’ all’Allegato 10 di questo Regolamento. 8.1.3.3.4 Devono essere effettuate le seguenti misurazioni:
8.1.3.3.4.1 La velocita’ del veicolo/impattore, immediatamente prima dell’urto;
8.1.3.3.4.2. qualsiasi contatto della testa del manichino con le parti interne del veicolo; (nel caso del gruppo “0” qualsiasi contatto del manichino, esclusi gli arti, con le parti interne del veicolo);
8.1.3.3.4.3. l’accelerazione toracica in tre direzioni reciprocamente perpendicolari, ad eccezione per il manichino rappresentativo dei bambini “neonati”;
8.1.3.3.4.4. qualsiasi segno visibile di penetrazione dell’argilla di impronta nella zona addominale (vedere paragrafo 7.1.4.3.1), ad eccezione per il manichino rappresentativo dei bambini “neonati”.
8.1.3.3.5. Le prove devono essere filmate ad una frequenza minima di 500 fotogrammi/secondo.
8.1.3.3.6. I sedili anteriori, se ad inclinazione regolabile, devono essere bloccati secondo quanto indicato dal costruttore oppure, in assenza di istruzioni, ad un’angolazione dello schienale il piu’ vicino possibile a 25.
8.1.3.7. Dopo l’urto, il dispositivo di ritenuta bambini deve essere esaminato visivamente, senza apertura della fibbia, per verificare se vi sono stati cedimenti o rotture.
8.1.3.4. Le condizioni per la prova dinamica sono riassunte nella tabella sotto indicata:
Vedere Tabella a Pag. 92 del S.O.
LEGGENDA:
Curva di decelerazione N 1 – come prescritto all’Allegato 7 – urto frontale Curva di decelerazione N 2 – come prescritto all’Allegato 7 – urto posteriore Curva di decelerazione N 3 – Impulso di decelerazione del veicolo
sottoposto a urto frontale.
Curva di decelerazione, N 4 – Impulso di decelerazione del veicolo sottoposto ad urto posteriore (*) Durante la taratura, la distanza d’arresto deve essere di 650 +- 30 mm.
(**)Durante la taratura, la distanza d’arresto deve essere di 275 +- 20 mm.
NOTA: tutti i dispositivi di ritenuta del gruppo “0” devono essere provati in conformita’ alle condizioni “rivolto verso l’indietro”,
nell’urto frontale e posteriore.
8.1.3.5 Dispositivi di ritenuta bambini che necessitano dell’impiego
di ancoraggi addizionali
8.1.3.5.1 Nel caso di dispositivi di ritenuta bambini intesi per impiego “specifico” come indicato al paragrafo 2.1.2.2 e che
necessitano dell’impiego di ancoraggi addizionali, la prova d’urto frontale descritta al paragrafo 8.1.3.4 deve essere eseguita nel modo seguente:
8.1.3.5.2 Nel caso di dispositivi aventi delle cinghie di fissaggio di tipo “corto”, ad esempio, quelle per le quali e’ previsto il
fissaggio al ripiano lunotto posteriore, la configurazione dell’ancoraggio superiore sul carrello di prova deve essere conforme a quanto prescritto nell’Allegato 6, Appendice 4.
8.1.3.5.3 Nel caso di dispositivi con cinghie dell’ancoraggio superiore di tipo “lungo”, ad esempio quelle previste per l’impiego dove non esiste un ripiano lunotto rigido e dove le cinghie degli ancoraggi superiori sono fissate al pavimento del veicolo, gli ancoraggi sul carrello di prova devono essere conformi a quanto
prescritto nell’Allegato 6, Appendice 4.
8.1.3.5.4 Nel caso di dispositivi intesi per l’impiego in entrambe queste due configurazioni, dovranno essere effettuate le prove prescritte ai paragrafi 8.1.3.5.2 e 8.1.3.5.3; tuttavia le prove
prescritte al paragrafo 8.1.3.5.3 dovranno essere effettuate solamente con il manichimo piu’ pesante.
8.1.3.5.5 Per i dispositivi rivolti verso l’indietro, la configurazione dei punti di ancoraggio inferiori sul carrello di prova deve essere come prescritto all’Allegato 6, Appendice 4.
8.1.3.6 Manichini di prova
8.1.3.6.1 Il dispositivo di ritenuta bambini ed i manichini devono essere installati in modo che vengano soddisfatte le prescrizioni del paragrafo 8.1.3.6.3.1.
8.1.3.6.2 Installazione del manichino
8.1.3.6.3 Il dispositivo di ritenuta bambini deve essere provato impiegando i manichini prescritti all’Allegato 8 di questo
Regolamento.
8.1.3.6.3.1 Per l’urto frontale con dispositivi rivolti verso l’avanti e per l’urto posteriore con dispositivi rivolti verso
l’indietro, il manichino deve essere sistemato in modo che la luce libera sia tra la parte anteriore del manichino e il dispositivo di ritenuta; per l’urto frontale con dispositivi rivolti verso l’indietro il manichino deve essere sistemato in modo che la luce libera sia tra la parte posteriore del manichino ed il dispositivo di ritenuta. Nel caso delle “culle”, il manichino deve essere sistemato in una posizione orizzontale diritta, il piu’ vicino possibile alla mezzeria della culla stessa.
8.1.3.6.3.2 Dispositivi di ritenuta bambini senza seggiolino:
– sistemare il manichino sul sedile del veicolo o sul sedile di prova,
– sistemare un pannello avente uno spessore di 2,5 cm ed una larghezza di 20 cm tra la schiena del manichino e lo schienale del sedile del veicolo o del sedile di prova,
– regolare la cintura sul manichino conformemente alle istruzioni del fabbricante, approvate dal servizio tecnico,
– rimuovere il pannello
8.1.3.6.3.3 Dispositivi di ritenuta con seggiolino ancorato separatamente:
– installare il manichino nel seggiolino per bambino,
– sistemare un pannello avente uno spessore di 2,5 cm ed una larghezza di 6 cm tra il manichino e lo schienale del seggiolino,
– regolare la cintura in conformita’ alle istruzioni del fabbricante, approvate dal servizio tecnico,
– sistemare il manichino ed il seggiolino per bambino sul sedile di prova e regolare le cinghie del dispositivo di ritenuta conformemente alle istruzioni del fabbricante, approvate dal servizio tecnico,
– rimuovere il pannello.
8.1.3.6.3.4 Il piano longitudinale passante per l’asse del manichino deve trovarsi in posizione intermedia tra i due ancoraggi inferiori;
occorre comunque prendere nota del par. 8.1.3.2.1.3.
8.1.3.6.3.5 Nel caso di dispositivi che richiedono l’impiego di una
“cintura standard”, la cinghia della spalla puo’ essere posizionata sul manichino prima della prova dinamica mediante l’impiego di nastro adesivo leggero, avente sufficiente larghezza e lunghezza.
8.1.3.7 Categoria del manichino da impiegare
8.1.3.7.1 Dispositivi del gruppo “0”: la prova deve essere effettuata con un manichino rappresentativo dei bambini “neonati” e un manichino del peso di 9 Kg.
8.1.3.7.2 Dispositivi del gruppo “I”: le prove devono essere effettuate con dei manichini del peso di 9 e 15 Kg rispettivamente.
8.1.3.7.3 Dispositivi del gruppo “II”: le prove devono essere effettuate con dei manichini del peso di 15 e 22 Kg rispettivamente.
8.1.3.7.4 Dispositivi del gruppo “III”: le prove devono essere effettuate con un manichino del peso di 22 e 32 Kg rispettivamente.
8.1.3.7.5 Se il dispositivo ritenuta bambino e’ utilizzabile per piu’ gruppi di massa, le prove devono essere eseguite con i manichini piu’ leggeri e piu’ pesanti sopra specificati per tutti i gruppi relativi.
Tuttavia, se la configurazione di un dispositivo varia considerevolmente da un gruppo all’altro, ad esempio quando viene variata la configurazione della bretella o la lunghezza della bretella, il laboratorio incaricato delle prove potra’, se lo ritiene
utile, effettuare una prova supplementare con un manichino di peso intermedio.
8.1.4 Prova di dissipazione d’energia
Per la prova d’urto in conformita’ all’Allegato 4 del Regolamento n. 21, il dispositivo ritenuta bambino sara’ montato nel sedile di prova specificato per la prova dinamica nell’Allegato 6 del presente Regolamento. Impiegando il metodo specificato nel Reg. 21, impattare il dispositivo ritenuta bambino nel centro dello schienale, come minimo alle due altezze seguenti:
– Inferiore: altezza della spalla del piu’ piccolo manichino della gamma di peso specificata;
– Superiore: 75 mm al disotto della sommita’ dello schienale del seggiolino.
L’impatto deve essere perpendicolare alla superficie, + 10.
Ulteriori prove possono essere effettuate se, per qualsiasi ragione, le due prove sopraindicate sono considerate insufficienti.
Nel caso di sedili rivolti verso l’indietro, questa prova deve essere effettuata con il dispositivo ritenuta bambino montato contro lo schienale del sedile di prova.
Nel caso di dispositivi “diversi da seggiolini”, la prova d’urto puo’ essere effettuata su una superficie suscettibile di essere contattata dalla testa del manichino appropriato.
8.2 Prove dei singoli componenti
8.2.1 Fibbia
8.2.1.1 Prova di apertura sotto carico
8.2.1.1.1 Per questa prova deve essere impiegato un dispositivo di ritenuta bambini gia’ sottoposto alla prova dinamica specificata al paragrafo 8.1.3.
8.2.1.1.2 Il dispositivo di ritenuta bambini deve essere rimosso dal carrello di prova o dal veicolo, senza apertura della fibbia. Una forza di trazione di 200 N deve essere applicata alla fibbia. Qualora la fibbia sia fissata ad una parte rigida la forza deve essere applicata riproducendo l’angolo formato tra la fibbia e quella parte rigida durante la prova dinamica.
8.2.1.1.3 Un carico deve essere applicato ad una velocita’ di 400 +20 mm/min, al centro geometrico del pulsante di apertura della fibbia, lungo un asse fisso, parallelo alla direzione di spostamento iniziale del pulsante. Il centro geometrico si applica alla parte della superficie della fibbia sulla quale deve essere applicata la forza di sgancio. Durante l’applicazione della forza di apertura la fibbia deve essere fissata contro un supporto rigido.
8.2.1.1.4 La forza di apertura della fibbia deve essere applicata, impiegando un dinamometro o un dispositivo simile, nel modo e nella direzione normale di impiego. L’elemento di contatto deve essere costituito da una semisfera di metallo lucidato, con raggio di 2,5 +- 0,1 mm.
8.2.1.1.5 La forza di apertura della fibbia deve essere misurata e si dovranno registrare tutti i cedimenti.
8.2.1.2 Prova di apertura senza carico
8.2.1.2.1 Un complessivo della fibbia non sottoposto in precedenza ad un carico deve essere montato e sistemato in condizioni “senza carico”.
8.2.1.2.2 Il metodo per misurare la forza di apertura della fibbia deve essere come prescritto ai paragrafi 8.2.1.1.3 e 8.2.1.1.4
8.2.1.2.3 La forza di apertura della fibbia deve essere misurata.
8.2.2 Dispositivo di regolazione
8.2.2.1 Facilita’ di regolazione
8.2.2.1.1 (*) Per la prova di un dispositivo a regolazione manuale, la cinghia deve essere tirata e fatta scorrere in modo uniforme attraverso il dispositivo di regolazione, tenendo in considrazione le normali condizioni di impiego, ad una velocita’ di circa 100 mm/sec., e si misurera’ la forza massima arrotondata all’unita’ piu’ prossima (in N), dopo i primi 25 mm di movimento della cinghia.
8.2.2.1.2 La prova deve essere eseguita in entrambe le direzioni di scorrimento della cinghia attraverso il dispositivo. Prima della misurazione la cinghia deve essere sottoposta per 10 volte a cicli di corsa totale.
8.2.3 Prova di microscorrimento (Vedere Allegato 5, figura 3).
8.2.3.1 I componenti o i dispositivi da sottoporre alla prova di microscorrimento devono essere mantenuti per un periodo minimo di 24 ore, prima della prova, in ambiente avente temperatura di 20 +- 5 C ed umidita’ relativa di 65 +- 5%. La prova deve essere effettuata ad una temperatura tra 15 e 30 C.
8.2.3.2 L’estremita’ libera della cinghia deve essere sistemata nella medesima configurazione di quando e’ sul veicolo, e non deve essere fissata ad alcuna altra parte.
8.2.3.3 Il dispositivo di regolazione deve essere sistemato su di un tratto verticale della cinghia, di cui una estremita’ supporta un carico di 50 N (guidato in modo da evitare l’oscillazione del carico e l’attorcigliamento della cinghia). L’estremita’ libera della cinghia che parte dal dispositivo di regolazione deve essere montata verticalmente verso l’alto o verso il basso cosi’ come avviene nel veicolo. L’altra estremita’ deve passare al di sopra di un rullino di rinvio con il suo asse orizzontale parallelo al piano della sezione della cinghia che sopporta il carico; la sezione che passa al di sopra del rullino deve trovarsi in posizione orizzontale.
8.2.3.4 Il dispositivo sottoposto a prova deve essere sistemato in modo che il suo centro, nella posizione piu’ alta alla quale possa essere sollevato, sia a 300 +- 5 mm da una tavola di sostegno, ed il carico di 50 N deve essere a 100 +- 5 mm della stessa tavola.

(*) Vedere le note esplicative riportate nell’Allegato 15.
8.2.3.5 Devono essere completati 20 cicli di prova preliminare e 1000 cicli devono successivamente essere completati ad una frequenza di 0,5 cicli al secondo, e ad una ampiezza totale di 300+20 mm oppure secondo quanto specificato al paragrafo 8.2.5.2.6.2. Il carico di 50 N deve essere applicato solo durante il periodo di tempo corrispondente ad uno spostamento di 100+20 mm per ciascun semi-periodo. Il microscorrimento deve essere misurato a partire dalla posizione raggiunta dalla cinghia al termine dei 20 cicli di prova preliminare.
8.2.4 Arrotolatore
8.2.4.1 Forza di riavvolgimento
8.2.4.1.1 La forza di riavvolgimento deve essere misurata con il complessivo cintura di sicurezza fissato ad un manichino allo stesso modo descritto per la prova dinamica prescritta al paragrafo 8.1.3.
La tensione della cinghia deve essere misurata in un punto immediatamente prima del punto di contatto con il manichino, mentre il nastro viene riavvolto ad una velocita’ di circa 0,6 m/min.
8.2.4.2 Durata del meccanismo dell’arrotolatore
8.2.4.2.1. La cinghia deve essere srotolata e lasciata riavvolgere per il numero richiesto di cicli, ad una frequenza non superiore a 30 cicli al minuto. Nel caso degli arrotolatori a bloccaggio di emergenza, uno strattone per bloccare l’arrotolatore deve essere dato ogni 5 cicli. Detto strattone deve essere dato in numero uguale ogni cinque differenti estrazioni, vale a dire al 90, 80, 75, 70, e 65% della lunghezza totale della cinghia nell’arrotolatore. Tuttavia, se la lunghezza supera 900 mm, le succitate percentuali devono essere relative ai 900 mm finali di cinghia che possono essere srotolati
dall’arrotolatore.
8.2.4.3 Bloccaggio degli arrotolatori con dispositivo di bloccaggio d’emergenza
8.2.4.3.1 L’arrotolatore viene provato dopo che 300+3 mm di cinghia siano rimasti arrotolati sul tamburo dell’arrotolatore.
8.2.4.3.2 Per gli arrotolatori il cui bloccaggio funziona con il movimento della cinghia, l’estensione viene fatta nella direzione normale di srotolamento quando il dispositivo e’ installato su un veicolo.
8.2.4.3.3 Quando gli arrotolatori vengono sottoposti a prova di sensibilita’ alla decelerazione del veicolo, le prove vengono effettuate alle lunghezze di estensione sopra menzionate, secondo due assi ortogonali che sono orizzontali se l’arrotolatore e’ installato su un veicolo conformemente alle istruzioni del fabbricante del sistema di ritenuta bambino. Quando questa posizione non viene prescritta, l’Ente che conduce le prove dovra’ consultarsi con il fabbricante del dispostitivo ritenuta bambino.
Uno degli assi deve essere situato nella direzione scelta dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione quale
rappresentativa delle condizioni piu’ sfavorevoli di funzionamento del meccanismo di bloccaggio.
8.2.4.3.4 L’apparecchiatura deve essere costruita in modo tale che l’accelerazione prescritta sia ottenuta con un tasso medio d’incremento uguale o superiore a 25 g al secondo (1)
8.2.4.3.5 Allo scopo di verificare l’osservanza delle prescrizioni
dei paragrafi 7.2.3.2.1.3 e 7.2.3.2.1.4, l’arrotolatore deve essere montato su una tavola orizzontale e quest’ultima deve essere
inclinata ad un tasso che non superi 2› al secondo fino al momento del bloccaggio. La prova deve essere ripetuta in altre direzioni per verificare che siano soddisfatte tali prescrizioni.
8.2.4.4 Prova di resistenza alla corrosione
8.2.4.4.1 Questa prova e’ descritta nel paragrafo 8.1.1 precedente.
8.2.4.5 Prova di resistenza alla polvere
8.2.4.5.1 L’arrotolatore viene installato all’interno di una camera di prova, come indicato nell’Allegato 3, e viene orientato esattamente come se fosse montato sul veicolo. La camera di prova contiene polvere conforme alle specificazioni del paragrafo
8.2.4.5.2. La cinghia dell’arrotolatore viene srotolata per una lunghezza di 500 mm e viene mantenuta in questa posizione, salvo durante dieci cicli completi di srotolamento e riavvolgimento ai quali essa e’ sottoposta entro uno o due minuti che seguono ogni agitazione della polvere.
La polvere viene agitata per 5 secondi, ogni 20 minuti per un periodo di 5 ore, mediante aria compressa secca ed esente da oli, ad una pressione di 5,5 +- 0,5 bar, passante attraverso un orifizio di 1,5 +- 0,1 mm di diametro.

(1) g = 9,81 m/s2
8.2.4.5.2 La polvere impiegata nella prova di cui al paragrafo
8.2.4.5.1 e’ composta di circa 1 Kg di quarzo secco. La granulometria deve essere la seguente:
a) passante per un’apertura di 150 micron, diametro del filo 104 micron: 99% a 100%;
b) passante per un’apertura di 105 micron, diametro del filo 64 micron: 76% a 86%;
c) passante per un’apertura di 75 micron, diametro del filo 52 micron: 60% a 70%
8.2.5 Prove statiche di resistenza delle cinghie
8.2.5.1 Prova di resistenza della cinghia
8.2.5.1.1 Ogni prova deve essere effettuata su due nuovi campioni di cinghia condizionati in conformita’ alle disposizioni del paragrafo 7.2.4.
8.2.5.1.2 Ogni cinghia deve essere fissata fra le ganasce di una macchina per la prova di trazione. Le ganasce devono essere costruite in modo da evitare una rottura della cinghia all’altezza o in prossimita’ della stessa. La velocita’ di trazionamento deve essere di circa 100 mm/minuto. La lunghezza libera del campione fra le ganasce della macchina all’inizio della prova deve essere di 200 +- 40 mm.
8.2.5.1.3 La tensione deve essere aumentata fino a rottura della cinghia e si prende nota del carico di rottura.
8.2.5.1.4 Se la cinghia scivola o si rompe all’altezza di una delle ganasce oppure entro 10 mm di distanza da esse, la prova viene annullata e viene effettuata un’altra prova su un nuovo campione.
8.2.5.2 I campioni tagliati di cinghia in conformita’ con il paragrafo 3.2.3 devono essere condizionati come segue:
8.2.5.2.1 Condizionamento a temperatura e igrometria ambiente
8.2.5.2.1.1 La cinghia deve essere mantenuta per un minimo di 24 ore in un’atmosfera con temperatura di 20 +-5 ›C ed umidita’ relativa al 65% +- 5%. Se la prova non viene effettuata subito dopo il condizionamento, il campione deve essere collocato, fino all’inizio della prova, in un contenitore ermeticamente chiuso. Il carico di rottura deve essere determinato entro 5 minuti dal momento di estrazione del campione dall’atmosfera di condizionamento oppure dal
contenitore.
8.2.5.2.2 Condizionamento alla luce
8.2.5.2.2.1 Si applicano le prescrizioni della raccomandazione ISO
105-B02 (1978). La cinghia deve essere esposta alla luce per il tempo necessario ad ottenere sul saggio blu tipo n. 7 un contrasto uguale al n. 4 della scala dei grigi.
8.2.5.2.2.2 Dopo l’esposizione, la cinghia deve essere mantenuta per almeno 24 ore in un’atmosfera con temperaura i 20 +-5 C ed umidita’ relativa di 65 +- 5%. Il carico di rottura deve essere determinato entro 5 minuti dal momento di estrazione del campione dall’ambiente di condizionamento.
8.2.5.2.3 Condizionamento al freddo
8.2.5.2.3.1 La cinghia deve essere mantenuta per un minimo di 24 ore in un’atmosfera con temperatura di 20 +- 5 ›C ed umidita’ relativa di 65 +- 5%.
8.2.5.2.3.2 In seguito si tiene la cinghia per un’ora e mezza su una superficie piana, in una camera fredda in cui la temperatura dell’aria sia di -30 +-5 C. Quindi la si piega e si carica la piegatura con una massa di 2 Kg raffreddata preventivamente a -30 +- 5 C. Dopo aver tenuto la cinghia sotto carico per 30 minuti nella stessa camera fredda, si toglie la massa e si misura il carico di rottura nei 5 minuti successivi all’estrazione del nastro dalla camera fredda.
8.2.5.2.4 Condizionamento al calore
8.2.5.2.4.1 La cinghia va collocata per 3 ore in una cella riscaldante con temperatura di 60 +- 5 C ed umidita’ relativa di 65
+- 5%.
8.2.5.2.4.2 Il carico di rottura deve essere determinato nei 5 minuti successivi all’estrazione della cinghia dalla cella riscaldante.
8.2.5.2.5 Esposizione all’acqua
8.2.5.2.5.1 La cinghia deve rimanere totalmente immersa per 3 ore in acqua distillata, alla temperatura di 20 +- 5 C, nella quale sia stata aggiunta una traccia di agente bagnante. E’ consentito utilizzare qualsiasi agente bagnante che sia adatto per la fibra esaminata.
8.2.5.2.5.2 Il carico di rottura deve essere determinato nei 10 minuti successivi all’estrazione del nastro dall’acqua.
8.2.5.2.5.2.6 (*) Condizionamento mediante abriasione
8.2.5.2.6.1 I conponenti o dispositivi da sottoporre alla prova di abrasione devono essere tenuti per un minimo di 24 ore prima della prova, in ambiente a temperatura di 20 +- 5 C ed umidita’ relativa del 65 +- 5%. Durante la prova, la temperatura del locale dovra’ rientrare nei limiti di 15 e 30 C.

(*) Vedere le note esplicative riportate nell’Allegato 15.
8.2.5.2.6.2 La seguente tabella indica le condizioni generali per ciascun procedimento di abrasione

Carico Frequenza Numero Spostamento in N in Hz dei cicli in mm

Procedimento tipo 1 10 0,5 1000 300 +- 20
Procedimento tipo 2 5 0,5 5000 300 +- 20
Qualora la lunghezza della cinghia non sia sufficiente a consentire uno scorrimento di 300 mm, si potra’ utilizzare una lunghezza minore ma con limite minimo di 100 mm.
8.2.5.2.6.3 Condizioni particolari di prova.
8.2.5.2.6.3.1 Procedimento tipo 1: nel caso in cui la cinghia passi attraverso un dispositivo di “regolazione rapida”. Il carico di N
viene applicato verticalmente in modo costante su una delle estremita’ della cinghia. L’altra estremita’ della cinghia deve essere fissata ad un dispositivo che scuote la cinghia con un movimento orizzontale di va e vieni.
Il dispositivo di regolazione deve essere posto in modo che la parte orizzontale della cinghia risulti sotto carico (Ved. Allegato 5, fig. 1).
8.2.5.2.6.3.2 Procedimento tipo 2: nel caso in cui la cinghia cambi di direzione durante il passaggio in una parte rigida. Gli angoli delle cinghie devono essere mantenuti conformi alla figura 2 dell’Allegato 5.
Il carico di 5 N viene applicato in modo costante per tutta la prova.
Nei casi in cui la cinghia cambia di direzione piu’ di una volta durante il passaggio in una parte rigida, il carico di 5 N puo’ essere aumentato in modo da consentire il prescritto spostamento di 300 mm della cinghia attraverso detta parte rigida.
8.3 Filmati ad alta velocita’
8.3.1 Il comportamento del manichino ed il suo spostamento devono essere determinati mediante ripresa ad alta velocita’.
(High-speed camera).
8.3.2 Sul carrello di prova oppure sulla struttura del veicolo, deve essere montato saldamente un reticolo di riferimento in modo che possa essere determinato lo spostamento del manichino.

9. VERBALE DI PROVA
9.1 Il verbale di prova deve registrare i risultati di tutte le prove e misurazioni con particolare riguardo alla velocita’ del carrello,
alla posizione della fibbia durante la prova (qualora possa essere variata), nonche’ ad eventuali cedimento o rotture.
9.2 Se le prescrizioni relative agli ancoraggi riportate nell’Allegato 6, Appendice 4, non sono state rispettate, nel verbale
dovra’ essere descritto il metodo di installazione adottato per il dispositivo di ritenuta bambino, specificando gli angoli e le quote significative.
9.3 Quando i dispositivi di ritenuta bambini sono provati con il veicolo o con la struttura del veicolo, sul verbale di prova deve
essere specificato il modo di attacco della struttura del veicolo al carrello, la posizione del dispositivo di ritenuta bambino e del sedile del veicolo nonche’ l’inclinazione dello schienale di quest’ultimo sedile.

10. MODIFICHE AL DISPOSITIVO DI RITENUTA BAMBINI
10.1 Qualsiasi modifica al tipo di dispositivo di ritenuta bambini deve essere portata a conoscenza del servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione del tipo di dispositivo. Questo servizio potra’ allora:
10.1.1 ritenere che le modifiche apportate non rischiano d’avere notevoli conseguenze dannose, e che in ogni caso quel dispositivo di ritenuta corrisponde ancora alle prescrizioni, oppure
10.1.2 richiedere un nuovo verbale di prova del servizio tecnico incaricato delle prove.
10.2 La conferma o il rifiuto dell’omologazione con indicazione delle avvenute alterazioni, devono essere comunicate alle Parti contraenti l’Accordo che applicano il presente Regolamento, secondo la procedura indicata al paragrafo 5.3.

11. CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE
11.1 Ogni dispositivo di ritenuta bambini recante le marcature previste al paragrafo 5.4 deve essere conforme al tipo omologato, e deve soddisfare le condizioni prescritte ai paragrafi da 6 a 8 precedenti.
11.2 Le procedure per il controllo della qualita’ cui deve conformarsi il fabbricante di dispositivi di ritenuta bambini, sono
descritte al paragrafo 11.3; i requisiti minimi per le verifiche a campione condotte dai Servizi Tecnici sono riportati al paragrafo
11.4
11.3 Requisiti minimi per il controllo di conformita’
11.3.1 Il fabbricante o il suo mandatario, titolare del marchio di omologazione ECE ha l’obbligo di effettuare o fare effettuare costantemente un controllo di qualita’ che garantisca che i dispositivi di ritenuta bambini siano prodotti in modo uniforme e
conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.
11.3.2. Il fabbricante o il suo mandatario e’ tenuto in particolare, a garantire:- l’esistenza delle procedure di controllo di qualita’;
– la disponibilita’ delle attrezzature di controllo necessarie per la verifica della conformita’;
– il mantenimento delle registrazioni dei risultati delle prove, dei verbali e dei documenti allegai;
– l’utilizzazione dei risultati delle prove che consenta di controllare e di garantire la stabilita’ delle caratteristiche dei
dispositivi di ritenuta bambini prodotti tenendo conto degli scastamenti ammissibili nella fabbricazione industriale.
11.3.3 I campioni prelevati per il controllo di conformita’ devono essere sottoposti alle prove scelte d’intesa con l’autorita’
competente tra quelle descritte ai paragrafi 7.1.4. ed 8.
11.4 Requisiti minimi concernenti le verifiche a campione
11.4.1 La frequenza delle verifiche a campione deve essere scelta in modo che sia sottoposto alle prove di cui al paragrafo 11.4.3 almeno un complessivo su 2500 dispositivi di ritenuta prodotti di ciascun tipo omologato, con una frequenza minima di 1 e una frequenza massima di 50 per dodici mesi di produzione.
11.4.2 Per le prove dovranno essere utilizzati i dispositivi di ritenuta bambini disponibili sul mercato o che stanno per essere offerti in vendita.
11.4.3 I dispositivi di ritenuta bambini prelevati per il controllo di conformita’ ad un tipo omologato devono essere sottoposti alle prove scelte dall’Autorita’ competente tra quelle descritte ai paragrafi 7.1.4 ed 8.
E’ sottoposto alle prove dinamiche di cui al paragrafo 7.1.4 almeno
il 10% dei dispositivi di ritenuta prelevati per il controllo di conformita’, con un minimo di 1 (anche nel caso di produzioni di
piccole serie) per dodici mesi di produzione.
11.4.4 Se uno dei campioni non supera la prova alla quale viene sottoposto, una nuova prova deve essere effettuata su altri tre
campioni. Se uno qualsiasi di questi ultimi non supera la prova, l’Ente omologatore deve sospendere l’omologazione sino a quando non sara’ certo che il difetto sia stato eliminato.

12. SANZIONI PER LA NON-CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE
12.1 L’omologazione rilasciata per un tipo di dispositivo di ritenuta bambini puo’ essere revocata se i sistemi recanti le marcature previste al paragrafo 5.4 non soddisfano le prove di controllo al paragrafo 11 o se non sono conformi al tipo omologato.
12.2 Nel caso in cui una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolameto revochi un’omologazione precedentemente accordata, dovra’ informare immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una copia della scheda d’omologazione recante in basso, a caratteri maiuscoli la dicitura “OMOLOGAZIONE REVOCATA” firmata e datata.

13. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di sistema di ritenuta oggetto del presente Regolamento, egli dovra’ informare l’Autorita’ che ha rilasciato l’omologazione, la quale a sua volta provvedera’ ad informare le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, mediante una copia della scheda di omologazione portante in calce, a caratteri maiuscoli, la dicitura “CESSATA PRODUZIONE” firmata e datata.

14. ISTRUZIONI
14.1 Ogni dispositivo di ritenuta bambini deve essere accompagnato da istruzioni nella lingua del paese dove il dispositivo e’ venduto, con il seguente contenuto:
14.2 Istruzioni relative all’installazione. Queste devono includere i seguenti punti:
14.2.1 L’elenco dei veicoli e modelli di veicolo per i quali e’ inteso il dispositivo deve essere chiaramente visibile al punto di vendita senza che sia necessario rimuovere l’imballaggio. Se il dispositivo necessita di una cintura di sicurezza per adulti, la seguente dicitura deve essere aggiunta a questo elenco:
(*) “Adatto solamente per l’impiego nei veicoli elencati, dotati di cintura di sicurezza addominali/3 punti/statiche con arrotolatore, omologate in base al Regolamento ECE N 16 o altri Standars equivalenti” (Sopprimere: addominale/3 punti, ecc. come appropriato).
Nel caso di dispositivi di ritenuta per le “culle”, e’ utile allegare un elenco delle “culle” per le quali questo dispositivo e’
appropriato.
14.2.2 il metodo di installazione illustrato da fotografie e/o disegni molto chiari;
(*) Testo inglese: “Only suitable for use in the listed vehicles fitted with lap/3 point/static/with retractor safety belts, approved to ECE Regulation No. 16 or other equivalent Standards”. (Delete lap/3 point, etc., as appropriate)
Testo francese: “Ne peut etre installe’ que dans les vehicules indiques, equipes de ceintures de securite’ sous-addominales/trois point/statiques/a retracteur, conformes au Reglement ECE N 16 ou a’ d’autres normes equivalentes”. (Biffer les mentions inutiles).
14.2.3 l’avviso per l’utilizzatore che le parti rigide e le parti in plastica del dispositivo ritenuta bambini devono essere posizionate e installate in modo che non siano suscettibili, durante l’impiego giornaliero del veicolo, di essere bloccate da una parte mobile del sedile o da una porta del veicolo.
14.2.3.1 Deve essere consigliato all’utilizzatore di sistemare le “culle” perpendicolarmente all’asse longitudinale del veicolo.
14.3 Istruzioni relative all’utilizzazione. Queste devono includere i seguenti punti:
14.3.1 i gruppi di peso per i quali il dispositivo e’ inteso;
14.3.2 quando il dispositivo e’ impiegato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti, il tipo di cintura che deve essere impiegato, mediante la seguente dicitura: “(Per il testo della dicitura, vedere il paragrafo 14.2.1”
14.3.3 il metodo di impiego deve essere indicato da fotografie e/o disegni molto chiari;
14.3.4 il funzionamento della fibbia e del dispositivo di regolazione devono essere spiegati chiaramente;
14.3.5 raccomandazioni sulla:
– necessita’ di serrare bene tutte le cinghie che vincolano il dispositivo ritenuta bambino al veicolo;
– necessita’ di regolare tutte le cinghie di ritenuta del bambino alla sua corporatura; e
– necessita’ di evitare che le cinghie vengano attorcigliate
14.3.6 Sottolineare l’importanza di assicurarsi che le cinghie sotto-addominali siano indossate il piu’ in basso possibile, per vincolare bene il bacino;
14.3.7 deve essere raccomandato di sostituire il dispositivo quando sia stato sottoposto a violente sollecitazioni in casi di incidente:
14.3.8 devono essere fornite istruzioni per la pulitura;
14.3.9 deve essere fornito un avvertimento generale all’utilizzatore sul pericolo di effettuare qualsiasi modifica o completamento al dispositivo senza l’approvazione dell’autorita’ competente; e sui pericoli che possono derivare dal non aver seguito strettamente le istruzioni di installazione previste dal fabbricante del dispositivo ritenuta bambini;
14.3.10 Quando il seggiolino non e’ dotato di un rivestimento di tessuto, deve essere raccomandato che il seggiolino stesso sia tenuto lontano dalla luce solare, in modo che non raggiunga temperature troppo elevate per la pelle del bambino.

15. NOMI ED INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE D’OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
15.1 Le parti contraenti dell’accordo, che applicano il presente Regolamento, comunicheranno alla Segreteria dell’ONU nome e indirizzo dei Servizi Tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei Servizi Amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede d’omologazione, di rifiuto o di revoca dell’omologazione emesse negli altri Paesi.

16. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
16.1 A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 02 di emendamenti al presente Regolamento, nessuna parte contraente che applica il Regolamento stesso deve rifiutare una richiesta di omologazione in conformita’ alla serie 02 di emendamenti del presente Regolamento.
16.2 A partire da 24 mesi dall’entrata in vigore ufficiale di cui al paragrafo 16.1, le parti contraenti che applicano il presente Regolamento devono rilasciare omologazioni solo se il tipo di componente corrisponde ai requisiti della serie 02 di emendamenti al presente Regolamento.
16.3 A partire da 48 mesi dall’entrata in vigore ufficiale, le parti contraenti che applicano il presente Regolamento possono rifiutare il riconoscimento di omologazioni che non sono state rilasciate in conformita’ alla serie 02 di emendamenti al presente Regolamento.