Contributo dispositivi antiabbandono

Gazzetta Ufficiale

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’
quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante «Introduzione
dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire
l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e, in particolare, l’art.
1, comma 1-bis che dispone «l’obbligo di utilizzare apposito
dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino,
rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
Visto l’art. 3 della medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, che
prevede che «al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di
allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli (…)
con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni,
anche nella forma di contributi, limitate nel tempo»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l’art. 1,
comma 296, che prevede che «per la copertura degli oneri connessi
all’attuazione dell’art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e’
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020»;
Vista la ripartizione in capitoli delle Unita’ di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e per il triennio 2019-2021 pubblicata in data 31 dicembre 2018,
ed in particolare il capitolo 1396 della tabella n. 10 dello stato di
previsione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercizio
2019 e pluriennale 2020/2021;
Visto l’art. 52, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo ed autorizza la spesa di 15,1 milioni di
euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro per l’anno 2020, per le
finalita’ di cui all’art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2 ottobre 2019, n. 122, recante «Regolamento di attuazione dell’art.
172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi
antiabbandono di bambini di eta’ inferiore a quattro anni»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione
digitale» e, in particolare, l’art. 15 che prevede che le pubbliche
amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita’ gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita’ di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti inoltre gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati a
favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta’ delle
pubbliche amministrazioni;
Considerato che l’art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157 prevede che le agevolazioni di cui all’art. 3 della legge 1°
ottobre 2018, n. 117 consistono nel riconoscimento di un contributo,
fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 30 euro per
ciascun dispositivo di allarme acquistato;
Considerato, altresi’, che il medesimo art. 52 prevede che, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 124 del 2019, sono disciplinate le modalita’
attuative della suddetta disposizione;
Considerata la necessita’ di provvedere tempestivamente
all’individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all’art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157;
Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
di societa’ a capitale interamente pubblico, affidando direttamente
alle stesse l’esecuzione delle attivita’ connesse all’adozione del
decreto di cui al citato art. 52;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta’
delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle
finalita’ di economicita’, efficienza, tutela degli investimenti e
neutralita’ tecnologica;
Considerato che esistono gia’ applicazioni sviluppate da altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano
analogie con il servizio per l’erogazione di agevolazioni per
l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono
dei bambini nei veicoli, quindi, tali da poter essere adattate, nel
rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi
informatici o di parte di essi, per le finalita’ di cui al presente
decreto;
Vista l’applicazione web denominata «18App» realizzata in
attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
Vista l’applicazione web denominata «Carta del docente» realizzata
in attuazione del disposto di cui all’art. 1, commi 121, 122, 123 e
124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Acquisito il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze
in data 20 gennaio 2020 (prot. n. 581);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita’ di attribuzione del
contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo
sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle
caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.