Modifica art. 172 anno 2018

Gazzetta Ufficiale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1 Modifiche all’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi

1. All’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all’articolo 1,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta’ inferiore a
quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Il testo dell’articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, come modificato dalla presente legge e’ il seguente:
«1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente
codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica
per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie.».
– Il testo dell’articolo 172, comma 10, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge e’ il seguente: «10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe’ delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
– La rubrica dell’articolo 172 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata dalla presente legge e’ la seguente: «Art. 172. (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza
per bambini)».

Art. 2 Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell’ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione
sociale, provvede a informare in modo adeguato sull’obbligo e sulle corrette modalita’ di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bambini, previsti dall’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, e sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono
messaggi di utilita’ sociale ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

N O T E all’art. 2:
– L’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000, e’ il seguente:
«Art. 3. Messaggi di utilita’ sociale e di pubblico interesse – 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita’ sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo puo’ trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facolta’, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per
passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva e’ prevista la riserva di tempi non eccedenti l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione per le stesse finalita’ e con le modalita’ di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le societa’ autorizzate possono, per finalita’ di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilita’ sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero ne’ nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi
non puo’ comunque, occupare piu’ di quattro minuti per ogni
giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali
messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilita’ sociale non puo’ essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.».

Art. 3 Incentivi per l’acquisto dei dispositivi

1. Al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti
a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli, previsti
dall’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel
tempo.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le
amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede