Normativa antiabbandono

Gazzetta Ufficiale

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 122 anno 2019

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l’obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei
veicoli chiusi e, in particolare, l’articolo 1, comma 2;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sara’
sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente
legislazione di armonizzazione dell’Unione non disciplina
adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche’ dei
sistemi, componenti ed entita’ tecniche destinati a tali veicoli;
Vista la legislazione di armonizzazione dell’Unione che garantisce
la salute e la sicurezza delle apparecchiature elettriche o
elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sull’armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE;
Vista la legislazione di armonizzazione dell’Unione che garantisce
la compatibilita’ elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o
elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sull’armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2014/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull’armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
compatibilita’ elettromagnetica;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa’ dell’informazione;
Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l’Europa
delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010, recante:
«Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di
ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante:
«Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi
avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e, in particolare, l’articolo 172;
Considerata la necessita’ di prevedere le caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a
prevenire l’abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3;
Esperita la procedura di informazione prevista dall’articolo 5
della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;
Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto
nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 settembre
2019;
Vista la nota del 30 settembre 2019, con cui lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie
internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi’ come definite dalla direttiva
2007/46/CE;
b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme,
costituito da uno o piu’ elementi interconnessi, la cui funzione e’
quella di prevenire l’abbandono dei bambini di eta’ inferiore ai
quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e
che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all’articolo
172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) normativa di armonizzazione dell’Unione: normativa dell’Unione
europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del
dispositivo antiabbandono quale prodotto;
e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un
dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che
lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
f) operatore economico: il fabbricante, l’importatore, il
rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema
antiabbandono;
g) vigilanza del mercato: le attivita’ svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita’ pubbliche per garantire che i dispositivi
antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente
regolamento;
h) autorita’ di vigilanza del mercato: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la
distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nell’ambito di
un’attivita’ commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, della legge
1 ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell’obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di
bambini nei veicoli chiusi):
«Art. 1 (Modifiche all’articolo 172 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi
per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi). –
(Omissis).
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali
del dispositivo di cui all’articolo 172, comma 1-bis, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(Omissis).».
– Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, stabilisce:
«Procedure relative all’applicazione di determinate regole
tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati
in un altro Stato membro e abroga la decisione n.
3052/95/CE».
– Il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, e’ relativo al:
«Reciproco riconoscimento delle merci legalmente
commercializzate in un altro Stato membro e abroga il
regolamento (CE) n. 764/2008».
– La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, e’ relativa alla:
«Sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di
consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione
dell’Unione non disciplina adeguatamente la sicurezza per
uno di questi prodotti».
– La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 settembre 2007, istituisce il: «Quadro per
l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche’ dei sistemi, componenti ed entita’ tecniche
destinati a tali veicoli».
– La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, reca: «Armonizzazione delle
leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato delle apparecchiature radio e abroga la
direttiva 1999/5/CE».
– La direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, reca: «Armonizzazione
delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilita’
elettromagnetica».
– La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, reca: «Procedura d’informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa’ dell’informazione».
– Il regolamento n. 44 della Commissione economica per
l’Europa delle nazioni unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010,
reca: «Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei
dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a
motore».
– Il regolamento n. 129 della Commissione economica per
l’Europa delle nazioni unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014,
reca: «Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di
dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo
dei veicoli a motore».
– Si riporta il testo dell’art. 172 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi
di ritenuta e sicurezza per bambini). – 1. Il conducente e
i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di
carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2,
lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli
delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47,
comma 2, del presente codice, muniti di cintura di
sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50
m devono essere assicurati al sedile con un sistema di
ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo
omologato secondo le normative stabilite dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai
regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle
nazioni unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1,
N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati
all’estero e condotti da residenti in Italia, quando
trasporta un bambino di eta’ inferiore a quattro anni
assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al
comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino,
rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e
funzionali stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il conducente del veicolo e’ tenuto ad assicurarsi
della persistente efficienza dei dispositivi di cui al
comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3
sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta’ fino a tre anni non possono
viaggiare;
b) i bambini di eta’ superiore ai tre anni possono
occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando
viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in
servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al
noleggio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati
da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni
sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando
un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un
sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che
l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta’ superiore a tre anni,
dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono
utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di
cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono
essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini,
eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al
comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3
devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le
cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e’
in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al
modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE,
apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la
suddetta informazione puo’ essere fornita dal conducente,
dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o
mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi
di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un
servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del
servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di
emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti
specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e
dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in
attivita’ di igiene ambientale nell’ambito dei centri
abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le
funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di
certificazione rilasciata dalla unita’ sanitaria locale o
dalle competenti autorita’ di altro Stato membro delle
Comunita’ europee, affette da patologie particolari o che
presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di
ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di
validita’, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5
della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che
comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all’uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al
trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto
locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate
nell’espletamento di attivita’ istituzionali nelle
situazioni di emergenza.
9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo
di cui al comma 1 i bambini di eta’ inferiore ad anni dieci
trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169,
comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta,
cioe’ delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma
1-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83 ad euro 333. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto, chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore
stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma
per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di
ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento
degli stessi e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 41 ad euro 167.
12. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non
omologato e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 868 ad euro 3.471.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12,
ancorche’ installati sui veicoli, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

Note all’art. 1:

– Per il titolo della direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,
si veda nelle note alle premesse.
– Per il testo dell’art. 172, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
premesse.
– Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fissa: «Norme
in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE)
n. 339/93.».
– Il regolamento UE n. 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio reca: «Sulla vigilanza del mercato e
conformita’ dei prodotti e modifica la direttiva 2004/42/CE
e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo
rilevante ai fini del SEE).».
– Per il testo del regolamento (CE) n. 764/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si
veda nelle note alle premesse.
– Per il testo del regolamento (UE) 2019/515 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, si
veda nelle note alle premesse.